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Sentenza

Sentenza n. 1541/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero di euro 40.611,42 per compensi ritenuti indebitamente percepiti in violazione del regime di incompatibilità degli incarichi extraistituzionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto il recupero di euro 40.611,42, ritenendo che egli avesse proseguito di fatto attività d’impresa negli anni 2014-2016 e nel 2023, dopo l’assunzione presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Ha dedotto la violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, inadeguatezza dell’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha contestato il rispetto dei termini del procedimento ispettivo e del principio del contraddittorio; ha sostenuto che alcune fatture fossero anteriori all’assunzione e altre estranee alla propria sfera di imputazione, negando di avere proseguito l’attività d’impresa e affermando che le proprie presenze presso i luoghi di esecuzione delle commesse costituissero mero supporto familiare gratuito. Ha inoltre eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria e della correlata responsabilità amministrativo-contabile. Il TAR ha preliminarmente esaminato la giurisdizione, in relazione all’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, distinguendo tra il provvedimento amministrativo con cui l’amministrazione accerta l’incompatibilità e dispone il recupero delle somme, devoluto al giudice amministrativo perché attinente all’esercizio di potere autoritativo, e la successiva e distinta responsabilità erariale derivante dall’omesso riversamento, devoluta alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, ha respinto le censure procedimentali: il Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza non stabilisce un termine massimo per la conclusione delle verifiche né specifiche forme di contraddittorio durante l’attività ispettiva; comunque, il superamento del termine procedimentale, in assenza di una previsione espressa, non comporta la consumazione del potere amministrativo. Inoltre, il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di recupero ed era stato posto in condizione di presentare osservazioni. Il TAR ha qualificato l’obbligo di restituzione come conseguenza distinta dalla responsabilità erariale, avente carattere prevalentemente ripristinatorio e commisurata all’intero compenso percepito, senza necessità di accertare un concreto danno erariale. Ha distinto il termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, decorrente dalla percezione dei compensi, dal termine quinquennale applicabile alla responsabilità amministrativo-contabile, decorrente di regola dall’accertamento del fatto dannoso. Poiché il recupero era stato disposto nell’aprile 2024 per compensi percepiti a partire dal 2014, la prescrizione decennale non era maturata. Quanto al merito sostanziale, la relazione della Guardia di Finanza aveva escluso le fatture anteriori all’assunzione e quelle non sufficientemente riconducibili al ricorrente, mentre aveva incluso soltanto fatture successive all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, quietanzate o incassate dal ricorrente, ovvero riferite ad attività emerse da dichiarazioni, sopralluoghi e ulteriori accertamenti. Le risultanze istruttorie, comprese le dichiarazioni rese e l’ammissione del ricorrente di avere eseguito lavori ed emesso fatture utilizzando la ditta della sorella dopo la cessazione della propria, sono state ritenute coerenti e idonee a dimostrare la prosecuzione di fatto dell’attività d’impresa. L’occasionalità dell’attività non è stata ritenuta sufficiente a escludere la violazione del regime di incompatibilità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.a.

    Impone al giudice amministrativo di verificare d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione.

  • art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    Vieta al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati e impone, in caso di violazione, il versamento all’amministrazione dei compensi indebitamente percepiti.

  • art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001

    L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

    Attribuisce alla Corte dei conti la responsabilità erariale derivante dall’omesso riversamento, ma non le controversie aventi a oggetto il provvedimento amministrativo di accertamento dell’incompatibilità e di recupero delle somme.

  • art. 60 d.P.R. n. 3/1957

    Costituisce il fondamento del regime di incompatibilità e del divieto di cumulo di impieghi e incarichi contestato al dipendente pubblico.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; le relative censure non sono state ritenute fondate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679

    Richiamato quale base della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto in sentenza.

Massime di principio

  • La controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo con cui l’amministrazione accerta l’incompatibilità del dipendente pubblico e dispone il recupero dei compensi indebitamente percepiti appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché riguarda l’esercizio di un potere autoritativo; resta distinta e devoluta alla Corte dei conti la responsabilità erariale derivante dal successivo omesso riversamento delle somme.
  • L’obbligo di restituire i compensi percepiti per incarichi non autorizzati ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 ha natura prevalentemente ripristinatoria ed è commisurato all’intero compenso percepito, senza necessità di accertare un concreto danno erariale o gli ulteriori elementi tipici della responsabilità amministrativo-contabile.
  • In assenza di una specifica previsione normativa che ricolleghi al decorso del termine la consumazione del potere, il superamento del termine di conclusione dell’attività istruttoria o del procedimento amministrativo non rende di per sé illegittimo il provvedimento tardivamente adottato.
  • Il diritto dell’amministrazione al recupero dei compensi indebitamente percepiti dal dipendente pubblico è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di effettiva percezione; il termine quinquennale riguarda invece la distinta responsabilità amministrativo-contabile, decorrente di regola dall’accertamento del fatto dannoso, salvo occultamento doloso.
  • Ai fini dell’accertamento della violazione del regime di incompatibilità, l’amministrazione può valorizzare fatture, quietanze, incassi, dichiarazioni, sopralluoghi e altri elementi concordanti; l’occasionalità o la qualificazione dell’attività come supporto familiare gratuito non escludono la violazione quando il complesso istruttorio dimostri la prosecuzione di fatto dell’attività d’impresa durante il rapporto di pubblico impiego.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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