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Ordinanza

Ordinanza n. 1464/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: piano terapeutico, relazione di aggiornamento e successiva relazione clinica relativi alla presa in carico del minore presso un centro diurno, nonché, per quanto di ragione, atti regionali sull'organizzazione dell'assistenza per l'autismo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il piano terapeutico predisposto dall'ASP di Trapani e le relazioni cliniche relative al minore, contestando inoltre il Programma Regionale Unitario per l'Autismo del 2019 e le Linee guida regionali del 2007 nella parte in cui limiterebbero il modello cognitivo-comportamentale ABA a determinate fasce di età e non contemplerebbero espressamente il trattamento nell'ambiente naturale di vita dell'utente. È stato chiesto l'accertamento del diritto del minore a un programma intensivo, individualizzato e basato sull'ABA, per almeno 22 ore settimanali, con supervisione mensile, oppure al rimborso dei costi di terapie private equivalenti. Il testo dell'ordinanza non esamina nel merito i motivi di ricorso, poiché il giudizio necessita dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza del consulente tecnico d'ufficio di proroga dei termini, ritenendo giustificate le ragioni addotte. Ha stabilito che entro il 25 maggio 2026 i ricorrenti versino un anticipo di 350 euro sul compenso del CTU, posto provvisoriamente a loro carico, e che entro la stessa data le parti possano nominare consulenti tecnici di parte. Il CTU dovrà trasmettere alle parti lo schema della relazione entro il 10 luglio 2026; i consulenti di parte potranno inviare osservazioni e conclusioni entro il 24 luglio 2026; il CTU dovrà depositare la relazione finale entro il 7 settembre 2026, prendendo posizione sulle osservazioni dei consulenti di parte. La trattazione nel merito, precedentemente fissata al 23 giugno 2026, è stata differita all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. L'ordinanza non decide la fondatezza della domanda di annullamento né della domanda di accertamento e rimborso. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute delle parti e dei soggetti citati.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'omissione o l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo

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