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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, sostenendo di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 1994 al 2010 senza soluzione di continuità, e che le somme già corrisposte erano state calcolate erroneamente come se vi fosse stato un trasferimento all'Ente Tabacchi Italiano nel periodo intermedio. Il Fondo proponeva opposizione, poi rigettata dal tribunale e dalla corte d'appello, che avevano ritenuto invece che il servizio presso l'Ente Tabacchi Italiano fosse avvenuto in regime di distacco e non di trasferimento, con conseguente permanenza del rapporto di lavoro con il Ministero e correttezza del calcolo del t.f.r. sull'intero periodo. In cassazione il Fondo deduceva violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 283/1998, dell'art. 6 d.p.r. 1034/1984, del d.p.r. 211/1981, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il dipendente fosse stato pacificamente trasferito e cancellato dai ruoli del Ministero nel 2002, che avesse stipulato un contratto di diritto privato con ETI, e che l'accoglimento della domanda monitoria avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento, perché al più avrebbe potuto riconoscersi una quota limitata al solo periodo presso ETI. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni apodittiche e a una diversa lettura degli atti senza spiegare perché i documenti valorizzati dalla corte territoriale non giustificassero le conclusioni raggiunte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico fosse privo di reale specificità, perché non censurava in modo argomentato la motivazione d'appello fondata sulla documentazione esaminata, ma si limitava a contrapporre una ricostruzione fattuale diversa e apodittica. In particolare, la censura non spiegava perché lo stato matricolare e la comunicazione del Ministero al Fondo non potessero supportare l'accertamento del distacco e della permanenza del rapporto con il Ministero, né perché, una volta accertata l'unitarietà del rapporto, non dovesse procedersi a una riliquidazione complessiva del trattamento di fine rapporto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 283/1998

    La disposizione è richiamata come disciplina della vicenda del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poi iscritto in ruoli provvisori del MEF e temporaneamente distaccato presso ETI, con successivo trasferimento progressivo secondo i fabbisogni previsti.

  • art. 6 d.p.r. 1034/1984

    Censurato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione.

  • d.p.r. 211/1981

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione interpretativa nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità senza soffermarsi nel merito sulla regola probatoria.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente come norme sulla valutazione delle prove, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è apodittico e non specifico.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per veicolare la dedotta violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per veicolare la dedotta nullità/errore processuale, ma la Corte respinge la censura per carenza di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione: non basta proporre una soluzione alternativa a quella del giudice di appello, occorre argomentare le ragioni dell'errore della sentenza impugnata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente contrapporre una ricostruzione fattuale alternativa o ripetere le difese già svolte nei precedenti gradi.
  • Una censura che attacca l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito deve indicare in modo puntuale perché gli elementi probatori valorizzati nella decisione non sarebbero idonei a sorreggerla; la mera affermazione apodittica di un diverso significato dei documenti non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il giudice di merito accerti che il distacco non ha determinato un nuovo rapporto di lavoro, ma solo una diversa modalità di esecuzione della prestazione, è coerente procedere alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto in base all'intera anzianità maturata nel rapporto originario.
  • In sede di legittimità, le doglianze sulla violazione delle regole di valutazione delle prove o sul riparto dell'onere probatorio non sono ammissibili se non si confrontano con le specifiche risultanze istruttorie poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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