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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3072/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per evasione (art. 385 cod. pen.) perché si allontanava arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare e si dava alla fuga alla vista degli operanti per sottrarsi all'identificazione. Il ricorso in cassazione contestava: 1) l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello al domicilio eletto; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Sul punto della notificazione ha ritenuto la censura aspecifica e, comunque, che la notificazione al difensore e le altre formalità (affissione, cartolina non ritirata) hanno determinato la conoscenza dell'atto e la nullità è stata sanata. Quanto all'art. 131-bis e alle attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui la fuga, la mancata collaborazione, l'assenza di resipiscenza, l'intensità del dolo e i plurimi precedenti ostano a riconoscere la tenuità del fatto o le attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento confermato (pena di 10 mesi di reclusione) rimane valido; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma relativa al reato di evasione; la condotta di allontanamento dalla detenzione domiciliare e la fuga per sottrarsi all'identificazione integrano il reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non si applicasse per l'esistenza di elementi oggettivi e soggettivi (fuga, assenza di resipiscenza, intensità del dolo, plurimi precedenti) che aumentano la offensività e l'allarme sociale.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Previsione sulla notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore, unitamente alle altre formalità, sia idonea a determinare la conoscenza dell'atto e quindi suscettibile di sanatoria.

  • art. 184, art. 183, art. 182, art. 180 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di sanatorie e termini di deduzione delle nullità e delle relative regole di rilevabilità; la Corte ha osservato che la nullità delle notificazioni è soggetta a specifiche regole di deducibilità e può essere sanata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha applicato i criteri (gravità, colpevolezza, personalità dell'agente) per motivare la diminuzione non concessa e per escludere attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La notifica al difensore di fiducia può sanare una notificazione inesatta al domicilio dell'imputato se risulta che l'atto è giunto a conoscenza e non è stata tempestivamente eccepita: perciò le doglianze sulla notifica devono essere specifiche e tempestive.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione fattuale: elementi come la fuga, la mancata collaborazione e l'allarme sociale ostano tipicamente al riconoscimento della tenuità.
  • La presenza di plurimi precedenti e una "personalità compromessa" sono indici rilevanti che possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche o della tenuità anche se la recidiva formale non è contestata.
  • Le questioni che riguardano la valutazione della gravità del fatto, del dolo e della personalità dell'agente sono valutazioni di merito e sono sindacabili dalla Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; osservazioni generiche non sono sufficienti a rovesciare la decisione.
  • In casi simili è strategico documentare tempestivamente l'effettiva mancata conoscenza dell'atto (se si vuole contestare la notifica) e, se si invoca la tenuità o le attenuanti, fornire elementi concreti di collaborazione, spontaneità del fatto, assenza di pregressi significativi e di allarme sociale.

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