Cassazione Penale, Sentenza n. 3072/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato per evasione (art. 385 cod. pen.) perché si allontanava arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare e si dava alla fuga alla vista degli operanti per sottrarsi all'identificazione. Il ricorso in cassazione contestava: 1) l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello al domicilio eletto; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Sul punto della notificazione ha ritenuto la censura aspecifica e, comunque, che la notificazione al difensore e le altre formalità (affissione, cartolina non ritirata) hanno determinato la conoscenza dell'atto e la nullità è stata sanata. Quanto all'art. 131-bis e alle attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui la fuga, la mancata collaborazione, l'assenza di resipiscenza, l'intensità del dolo e i plurimi precedenti ostano a riconoscere la tenuità del fatto o le attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento confermato (pena di 10 mesi di reclusione) rimane valido; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma relativa al reato di evasione; la condotta di allontanamento dalla detenzione domiciliare e la fuga per sottrarsi all'identificazione integrano il reato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non si applicasse per l'esistenza di elementi oggettivi e soggettivi (fuga, assenza di resipiscenza, intensità del dolo, plurimi precedenti) che aumentano la offensività e l'allarme sociale.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Previsione sulla notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore, unitamente alle altre formalità, sia idonea a determinare la conoscenza dell'atto e quindi suscettibile di sanatoria.
art. 184, art. 183, art. 182, art. 180 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di sanatorie e termini di deduzione delle nullità e delle relative regole di rilevabilità; la Corte ha osservato che la nullità delle notificazioni è soggetta a specifiche regole di deducibilità e può essere sanata.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha applicato i criteri (gravità, colpevolezza, personalità dell'agente) per motivare la diminuzione non concessa e per escludere attenuanti generiche.
Massime di principio
- La notifica al difensore di fiducia può sanare una notificazione inesatta al domicilio dell'imputato se risulta che l'atto è giunto a conoscenza e non è stata tempestivamente eccepita: perciò le doglianze sulla notifica devono essere specifiche e tempestive.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione fattuale: elementi come la fuga, la mancata collaborazione e l'allarme sociale ostano tipicamente al riconoscimento della tenuità.
- La presenza di plurimi precedenti e una "personalità compromessa" sono indici rilevanti che possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche o della tenuità anche se la recidiva formale non è contestata.
- Le questioni che riguardano la valutazione della gravità del fatto, del dolo e della personalità dell'agente sono valutazioni di merito e sono sindacabili dalla Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; osservazioni generiche non sono sufficienti a rovesciare la decisione.
- In casi simili è strategico documentare tempestivamente l'effettiva mancata conoscenza dell'atto (se si vuole contestare la notifica) e, se si invoca la tenuità o le attenuanti, fornire elementi concreti di collaborazione, spontaneità del fatto, assenza di pregressi significativi e di allarme sociale.
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