Sentenza n. 10835/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 385 del 09.07.2024, notificata in data 03.09.2024, emessa dal Responsabile dell’Area V del Comune di Castel Gandolfo, Arch. Claudia Zaratti, con cui è stata dichiarata l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e delle aree di sedime, realizzate sull’immobile sito in Via Spiaggia del Lago n. 28/A, destinato ad attività commerciale, denominato “Angolo Verde”, distinto al N.C.E.U. al Fg. 4, part.lla 202, nonché della tettoia (particella 233) e del terreno (particella 235), per complessivi mq 3.240, di proprietà dell’odierna ricorrente (Doc. 1); - di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree, per complessivi 3.240 mq, a seguito dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale deducendo, con il primo motivo, la nullità dell'atto notificato per mancanza della sottoscrizione analogica, dell'attestazione di conformità all'originale e del contrassegno previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'acquisizione avrebbe riguardato anche una porzione originaria e legittima dell'immobile, senza adeguata istruttoria sulla possibilità di demolire le sole opere abusive senza compromettere la stabilità e l'abitabilità della parte legittima, nonché in assenza di un effettivo interesse pubblico alla demolizione o al mantenimento del bene acquisito. Con il terzo motivo ha contestato l'acquisizione della superficie pertinenziale ulteriore rispetto all'area di sedime, assumendo che essa avrebbe dovuto essere previamente individuata nell'ordinanza di demolizione e che la determinazione acquisitiva fosse priva di adeguata motivazione e di istruttoria quanto alla quantificazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere demolito il manufatto, compresa la parte originaria, e successivamente anche la pavimentazione residua, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente stralciato la documentazione depositata dalla ricorrente il 30 aprile 2026 perché tardiva rispetto al termine di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza e non accompagnata da istanza di autorizzazione al deposito tardivo. Ha dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo, poiché l'integrale demolizione del manufatto ha reso inattuali le censure relative all'acquisizione della porzione asseritamente legittima. Ha escluso invece la cessazione della materia del contendere: la demolizione privata è intervenuta dopo il trasferimento del bene al patrimonio comunale e non è stata accompagnata da alcun successivo provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo, quale l'annullamento o la riforma della determinazione acquisitiva. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Collegio ha affermato che l'effetto acquisitivo previsto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente allo spirare inutilmente del termine per ottemperare all'ordinanza di demolizione; la demolizione tardiva non restituisce al privato né la proprietà dell'area né il potere di disporre autonomamente del bene e non determina la retrocessione dell'area acquisita. Il primo motivo è stato rigettato: l'art. 18 d.P.R. 445/2000 sulle copie autentiche non si applica alle copie analogiche di documenti informatici, per le quali rileva l'art. 23 CAD. La copia notificata recava il contrassegno di conformità previsto dall'art. 23, comma 2-bis, CAD, sostitutivo a tutti gli effetti della sottoscrizione autografa. Il terzo motivo è stato rigettato. La determinazione dell'area acquisibile non deve necessariamente essere contenuta nell'ordinanza di demolizione, essendo effettuata, in via eventuale, con l'atto successivo di accertamento dell'inottemperanza. L'atto impugnato aveva individuato l'area complessiva di 3.240 mq, rispettato il limite legale del decuplo e motivato specificamente l'acquisizione della superficie pertinenziale mediante il richiamo alla disciplina urbanistico-edilizia della zona e ai rapporti di copertura necessari. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e, per il resto, rigettato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'effetto acquisitivo si produce automaticamente allo spirare inutilmente del termine assegnato con l'ordinanza di demolizione; l'area di sedime è acquisita ipso iure, mentre l'ulteriore area pertinenziale deve essere specificamente individuata e motivata, nel limite massimo del decuplo della superficie abusiva.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La ricorrente lo aveva invocato per sostenere la necessità di verificare la possibilità tecnica di demolire le sole opere abusive senza pregiudicare la parte legittima; la relativa censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 18 d.P.R. 445/2000
Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.
La disciplina generale delle copie autentiche non si applica direttamente alle copie analogiche di documenti informatici; per queste opera la disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.
art. 23 d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno [...] tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno [...] sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.
Il contrassegno di conformità apposto sulla copia analogica del documento informatico sostituisce la sottoscrizione autografa e rende infondata la contestazione relativa alla mancanza di firma analogica.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere richiede una sopravvenienza, normalmente derivante da una successiva attività amministrativa, che soddisfi in modo pieno, irretrattabile e integralmente satisfattivo l'interesse sostanziale azionato; la mera demolizione tardiva eseguita dal privato non è sufficiente.
art. 73 c.p.a.
La documentazione deve essere depositata nel termine di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza di discussione; il deposito tardivo, in assenza di autorizzazione, è stato stralciato.
art. 54 c.p.a.
L'autorizzazione al deposito tardivo deve essere richiesta mediante apposita istanza; in mancanza, il deposito oltre il termine è stato escluso.
art. 55, commi 5-quater, lettera b, e 6, l.r. Lazio 38/1999
La disciplina dei rapporti di copertura e delle dimensioni minime dei lotti è stata utilizzata dal Comune, e ritenuta adeguatamente richiamata dal TAR, per motivare l'acquisizione della superficie pertinenziale ulteriore.
Massime di principio
- L'effetto acquisitivo previsto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente allo spirare inutilmente del termine assegnato con l'ordinanza di demolizione; da quel momento il privato perde la titolarità del bene e non è più legittimato a procedere autonomamente alla demolizione come titolare del relativo potere ripristinatorio.
- La demolizione tardiva eseguita dal privato dopo l'acquisizione non determina il riacquisto dell'area di sedime né la retrocessione del bene, e non rende inefficace la determinazione acquisitiva in assenza di un successivo provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo.
- La determinazione dell'area da acquisire ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 può essere effettuata con il successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e non costituisce elemento essenziale dell'ordinanza di demolizione.
- L'acquisizione dell'area ulteriore rispetto all'area di sedime non opera automaticamente: l'amministrazione deve individuarne con precisione l'estensione, rispettare il limite del decuplo della superficie abusiva e motivare specificamente le esigenze urbanistico-edilizie che giustificano l'apprensione della superficie pertinenziale.
- Per le copie analogiche di documenti informatici, il contrassegno di conformità previsto dall'art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 82/2005 sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale; non è necessaria l'attestazione di conformità redatta secondo la disciplina generale delle copie autentiche di cui all'art. 18 d.P.R. 445/2000.
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena e irretrattabile soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato mediante una sopravvenienza amministrativa o una pronuncia giurisdizionale con efficacia satisfattiva; la mera sopravvenuta modificazione materiale della situazione di fatto non è sufficiente.
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