Sentenza n. 426/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento - del provvedimento dirigenziale n. 206 del 28.06.2022, notificato il 02.09.2022 recante ordine ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 di demolizione di opere asseritamente realizzate in maniera abusiva nonché in via presupposto del verbale di sopralluogo fasc. 61033 prot. PG 2022/218228 del 09.04.2022 e delle risultanze dell’istruttoria e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota n. 2022 0382421 del 22.07.2022 del Genio Civile Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione di opere edilizie abusive, connesso al verbale di sopralluogo e agli atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, deducendo, in cinque censure esaminate congiuntamente: la risalenza ultraventennale degli abusi e la conseguente necessità di considerare il decorso del tempo; la non riconducibilità delle opere alla nozione di ristrutturazione edilizia; la violazione dell’art. 43, comma 1, lett. b), l. 457/1978, per asserita assenza di destinazione residenziale dell’unità; l’applicabilità dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, con conseguente esenzione dall’obbligo di titolo edilizio; nonché il difetto di motivazione dell’ordine repressivo. La ricorrente ha prodotto relazioni tecniche e una perizia asseverata per dimostrare la preesistenza del soppalco e la risalenza degli altri abusi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. Le censure sono state ritenute infondate. L’attività repressiva degli abusi edilizi non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo. Spettava alla ricorrente provare rigorosamente lo stato preesistente e la data di realizzazione delle opere; tale prova non è stata fornita. Le relazioni tecniche di parte, anche asseverate, hanno valore meramente indiziario e non dimostravano che il soppalco raffigurato nella planimetria del 1939 fosse quello contestato, né provavano la data degli altri abusi. Al contrario, il verbale di sopralluogo della polizia locale faceva fede fino a querela di falso quanto agli accertamenti direttamente compiuti sulle caratteristiche strutturali delle opere. L’eventuale riconducibilità astratta delle opere all’edilizia libera non escludeva il potere repressivo comunale, poiché l’art. 6 d.P.R. 380/2001 fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore. L’immobile ricadeva in zona A, soggetta alle NTA della variante del piano regolatore del centro storico di Napoli; le dimensioni degli abusi e la violazione delle altezze minime del soppalco non erano state contestate specificamente. Il soppalco era collocato in un locale adibito ad abitazione e presentava altezze inferiori a quelle richieste. La legittimità dell’intervento doveva essere valutata nel suo complesso, senza frammentare atomisticamente le singole opere. Infine, l’ordine di demolizione, quale atto vincolato e dovuto, era adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere e l’indicazione delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale, neppure per il decorso del tempo; non sussisteva pertanto un affidamento tutelabile alla conservazione delle opere prive di titolo.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione impugnato.
art. 6 d.P.R. 380/2001
fa “salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”
Anche l’attività edilizia libera deve rispettare gli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore; la violazione di tali prescrizioni può legittimare l’esercizio del potere repressivo.
art. 43, comma 1, lett. b), l. 457/1978
È stato applicato quale parametro sulle altezze minime dei locali abitativi, ritenuto violato dal soppalco realizzato nell’unità residenziale.
art. 1 d.m. 5 luglio 1975
Richiamato quale disciplina attuale corrispondente ai requisiti di altezza dei locali abitativi.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio contro l’ordine di demolizione grava sul privato l’onere di provare rigorosamente lo stato preesistente e la data di realizzazione delle opere, quando intenda far valere la loro risalenza.
art. 2700 c.c.
Il verbale di sopralluogo della polizia locale fa fede fino a querela di falso quanto agli accertamenti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale sulle caratteristiche delle opere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’azione repressiva degli abusi edilizi, diretta al ripristino dell’ordinato assetto urbanistico, non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
- Nel giudizio di impugnazione dell’ordine di demolizione, il privato che invochi la risalenza delle opere o la loro preesistenza deve fornire una prova rigorosa dello stato originario e della data di realizzazione; una perizia di parte, anche giurata o asseverata, ha di regola valore meramente indiziario e non è sufficiente se generica o non riferibile con certezza alle opere contestate.
- Il verbale di sopralluogo della polizia locale fa fede fino a querela di falso quanto agli accertamenti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale sulle caratteristiche materiali degli abusi e non può essere superato da una perizia di parte priva di adeguato riscontro.
- La qualificazione di un intervento come attività edilizia libera non esclude il potere repressivo quando l’opera violi prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali o altre normative di settore, poiché l’art. 6 d.P.R. 380/2001 fa espressamente salve tali prescrizioni.
- La valutazione della legittimità di opere edilizie abusive deve essere compiuta considerando l’intervento complessivo e non frammentando atomisticamente le singole opere, al fine di evitare artificiose separazioni dell’intervento unitario.
- L’ordine di demolizione è un atto vincolato e dovuto, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività; non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, neppure quando sia adottato a distanza di tempo e il proprietario invochi un affidamento sulla conservazione dell’abuso.
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