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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34510/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non bastassero a provarla; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha comunque osservato che il ricorso non superava il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era stata decisa dal Tribunale in modo conforme all’orientamento della Corte: per l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Poiché non risultava comunque tempestiva l’opposizione, la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale è stata confermata. Non sono state regolate le spese e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ex art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla comunicazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa rende il ricorso inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso ritenuto inammissibile.

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale dies a quo, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria esposizione dei fatti di causa: la mera immediata articolazione dei motivi, senza ricostruzione del contesto processuale e sostanziale, integra causa di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso non supera il filtro di inammissibilità previsto dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Nel procedimento relativo alle spese di giustizia, la contestazione sull’effettiva comunicazione del decreto non esclude l’operatività del termine lungo se l’opposizione risulta comunque proposta oltre il limite temporale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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