Sentenza n. 4655/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti con cui l’ASL ha ritenuto scaduta dal 23 marzo 2024 la graduatoria del concorso per 19 posti di collaboratore professionale, assistente sociale, comprese le comunicazioni agli idonei e la rimozione della graduatoria dal portale pubblico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la nota del 19 marzo 2024 e gli atti presupposti e conseguenti con cui l’ASL Napoli 2 Nord aveva comunicato alla Regione Campania di considerare scaduta dal 23 marzo 2024 la graduatoria del concorso pubblico per assistenti sociali. Le ricorrenti sostenevano, secondo quanto emerge dalla ricostruzione del giudice, che il termine corretto di validità della graduatoria dovesse individuarsi nel 25 luglio 2024. Nel corso del giudizio hanno tuttavia dichiarato, in data 11 giugno 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. L’ASL si è opposta alla compensazione, invocando la soccombenza virtuale e deducendo l’attività difensiva svolta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione delle ricorrenti. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, procedendo a una delibazione sommaria dell’esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse proseguito. Ha ritenuto plausibile un parziale accoglimento e, per la parte restante, una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse. In particolare, le deliberazioni dell’ASL successive a quella del 12 gennaio 2022 sembravano avere integralmente sostituito le precedenti graduatorie, anche quando avevano inciso sul riposizionamento dei candidati per la correzione di errori materiali; non appariva quindi comprensibile la diversa qualificazione delle sostituzioni intervenute prima e dopo il 23 marzo 2022. Inoltre, alla data del 23 marzo 2024 risultavano già immessi in servizio gli idonei fino al 36° posto. Un pregiudizio concreto e attuale era stato provato soltanto per una ricorrente, che aveva ricevuto una comunicazione di assunzione poi revocata per la ritenuta scadenza della graduatoria. Per le altre candidate, l’interesse avrebbe potuto sussistere, in astratto, soltanto per quelle collocate in posizioni immediatamente successive alla 37ª, mentre sarebbe mancata la prova della concreta probabilità di assunzione per le candidate collocate molto più indietro. Le spese sono state compensate, in considerazione della possibile soccombenza reciproca.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità non impedisce al giudice, ove richiesto ai fini delle spese, di valutare sommariamente quale sarebbe stato il probabile esito del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nelle controversie riguardanti la validità di una graduatoria concorsuale, l’interesse a ricorrere richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale e, per gli idonei non immediatamente collocati in posizione utile, della ragionevole probabilità di un successivo scorrimento e di assunzione.
- Quando successive deliberazioni dell’amministrazione sostituiscono integralmente le precedenti graduatorie, anche per correggere errori materiali e riposizionare i candidati, la qualificazione giuridica della graduatoria non può dipendere soltanto dalla data delle sostituzioni o dalla circostanza che gli atti endoprocedimentali di assunzione siano intervenuti successivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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