Sentenza del 22/02/2017 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Sopravvenienza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della sopravvenuta insussistenza di passività precedentemente iscritte in bilancio. Il ricorrente contestava che la cessazione della posizione debitoria potesse generare una sopravvenienza attiva imponibile, presumibilmente sostenendo l'assenza di un evento straordinario o imprevedibile o di un effettivo incremento patrimoniale.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. La sopravvenuta insussistenza di una passività già contabilizzata in esercizi precedenti costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 ogni volta che, per qualsiasi ragione, la posizione debitoria venga meno. Non è necessario che intervenga un evento gestionale straordinario o imprevedibile. La posta deve essere assoggettata a imposizione nell'esercizio in cui la sopravvenienza emerge in bilancio e diviene certa.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 1
La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva.
La norma si applica a qualsiasi cessazione di una posizione debitoria precedentemente iscritta, indipendentemente dalla causa e dall'eventuale carattere straordinario o imprevedibile dell'evento. La sopravvenienza è imponibile nell'esercizio in cui diviene certa ed è rilevata in bilancio.
Massime di principio
- Quando una passività contabilizzata in un esercizio precedente viene meno, l'importo non più dovuto può costituire sopravvenienza attiva imponibile.
- Per l'imponibilità non è necessario dimostrare un evento straordinario, eccezionale o imprevedibile: è sufficiente la cessazione certa della posizione debitoria.
- La tassazione deve essere riferita all'esercizio in cui l'insussistenza della passività emerge contabilmente e acquisisce certezza, non necessariamente all'esercizio originario di iscrizione del debito.
- In situazioni analoghe occorre documentare sia l'iscrizione originaria della passività sia la causa e la data in cui essa è divenuta definitivamente inesistente.
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