Cassazione Penale, Sentenza n. 17582/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato colpevole dei reati di rapina e di tentata estorsione, deducendo: 1) violazione di legge (artt. 56 e 629 c.p.) e vizio di motivazione per presunta mancata prova della cooperazione tra Guarino e Vaccaro nella richiesta estorsiva; 2) violazione di legge (art. 133 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva soprattutto per l'aumento per la continuazione. Il ricorso mirava in sostanza alla rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e alla revisione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla valutazione delle prove si risolvesse in una richiesta di nuovo esame probatorio, attività non consentita al giudice di legittimità. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che si era basata in particolare sulle intercettazioni per dimostrare la piena cooperazione tra gli imputati nella programmazione ed esecuzione del reato, e che aveva adeguatamente motivato la determinazione della pena nel rispetto dell'art. 133 c.p. Conseguentemente la condanna in favore della Cassa delle ammende e le spese processuali sono state confermate: il ricorrente è condannato a pagare le spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Ha regolato lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; indicazione procedurale senza incidenza sul merito della decisione.
art. 56 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tentata estorsione (concorso di persone e figura dell'autore/concorrente); la Corte di legittimità ha ritenuto che la censura fosse in realtà una richiesta di riconsiderazione delle prove, non ammissibile in cassazione.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa alla rapina; invocata dal ricorrente per presunte violazioni nella qualificazione e cooperazione nel reato, ma la Corte ha confermato la valutazione probatoria della Corte d'appello basata sulle intercettazioni.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esercitato correttamente il suo ampio potere discrezionale, motivando adeguatamente l'aumento per continuazione e senza illogicità manifeste.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; applicata la sanzione delle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma equitativamente determinata (3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Principio richiamato per affermare il divieto, in sede di legittimità, di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito; soccorre a dichiarare inammissibile la questione probatoria riproposta.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a riesaminare il merito probatorio: le censure che si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle prove sono tipicamente inammissibili.
- Le intercettazioni, se ritenute congruamente valutate dai giudici di merito, costituiscono elemento probatorio forte per dimostrare cooperazione e concorso tra più soggetti.
- In materia di determinazione della pena i giudici di merito godono di ampio margine discrezionale: per ottenere la riforma in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di motivazione manifesto o illogicità evidente nell'applicazione dell'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali) e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; quindi valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
- Per preservare efficacia dei motivi in sede di legittimità, è opportuno articolare censure che abbiano rilievo di diritto (violazioni normative, vizi di motivazione chiari) e non semplicemente richieste di ri-valutazione del materiale probatorio già esaminato.
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