Cassazione Penale, Sentenza n. 20746/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, il Tribunale di Salerno, all'esito di udienza predibattimentale, aveva applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di abbandono/deposito di rifiuti, consistente nell'aver gettato nel Vallone del Fellaro di Ricignano una cassetta di legno. Contestualmente aveva disposto la sospensione della patente di guida per mesi 4. Con unico motivo di ricorso, la difesa ha censurato esclusivamente l'applicazione della pena accessoria, deducendo che essa non era prevista al momento del fatto, commesso il 13.3.2024, poiché introdotta solo successivamente con novella dell'8 agosto 2025 e, comunque, riferita ai casi di abbandono o deposito effettuati mediante utilizzo di veicoli a motore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla pena accessoria. Ha rilevato che la sospensione della patente di guida è stata introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 per l'ipotesi in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti avvengano mediante utilizzo di veicoli a motore. Poiché il fatto era anteriore alla novella e, per quanto emerge dal testo, non risultava comunque integrato il presupposto dell'uso di un veicolo a motore, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione della patente, con eliminazione di tale sanzione accessoria. La condanna alla pena pecuniaria resta ferma.
Norme richiamate
art. 255, comma 1, D.Lgs. 152/2006
Norma incriminatrice dell'abbandono o deposito di rifiuti; nel testo è richiamata come base della contestazione per aver gettato un oggetto nel vallone.
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base procedimentale della decisione del Tribunale in sede predibattimentale, con applicazione della pena concordata o comunque definita in quella sede.
art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006
È una delle disposizioni la cui violazione integra la fattispecie sanzionata dall'art. 255, comma 1, come modificato.
art. 226, comma 2, D.Lgs. 152/2006
È richiamato nella formulazione normativa riportata dalla Corte tra le disposizioni violate in caso di abbandono/deposito di rifiuti.
art. 231, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006
È richiamato nella formulazione normativa riportata dalla Corte tra le disposizioni violate in caso di abbandono/deposito di rifiuti.
art. 1 D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025
"quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi"
Ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione della patente, ma solo per le condotte realizzate mediante veicoli a motore.
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Titolo VI, Capo II, Sezione II
Richiamato dalla novella come disciplina applicabile alla sanzione accessoria della sospensione della patente.
Massime di principio
- La sospensione della patente di guida per l'abbandono o il deposito di rifiuti è applicabile solo se la legge vigente al momento del fatto la prevede e solo nei casi espressamente tipizzati dalla norma, cioè quando la condotta sia realizzata mediante l'utilizzo di veicoli a motore.
- Se una pena accessoria è stata introdotta successivamente al fatto o non ricorrono i presupposti fattuali richiesti dalla disposizione, essa deve essere eliminata senza rinvio, mentre resta ferma la statuizione sulla pena principale.
- Nel giudizio di legittimità è consentito il controllo sulla corretta applicazione della disciplina sanzionatoria accessoria, con annullamento parziale della decisione limitatamente alla sola sanzione illegittimamente applicata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20686/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20688/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20689/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20694/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →