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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17711/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo volto a una alternativa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, e il secondo motivo manifestamente infondato quanto alla contestazione dell'aumento per la continuazione interna. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si contestava la configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., ma la doglianza era sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; con il secondo motivo si contestava l'aumento di pena per la continuazione interna. La Corte rileva che il primo motivo pretende una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti delle emergenze processuali, mentre il secondo è manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, la cui configurabilità è stata contestata dal ricorrente ma non riconsiderata nel merito dalla Corte per la natura meramente rivalutativa della doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771 - 01

    Richiamata a sostegno della manifesta infondatezza del motivo relativo all'aumento per continuazione interna.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo che siano specificamente dedotti e individuati travisamenti delle emergenze processuali.
  • La censura sulla configurabilità del reato è inammissibile quando si risolve in una critica di merito alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di appello.
  • La contestazione dell'aumento di pena per continuazione interna deve confrontarsi con i criteri giuridici applicati dal giudice di merito; una doglianza apodittica o priva di reale confronto con tali criteri è manifestamente infondata.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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