Cassazione Penale, Sentenza n. 16113/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione art. 585, comma 4, c.p.p. per dichiarata inammissibilità di un motivo nuovo relativo alla configurabilità della recidiva, sostenendo che la questione era connessa al motivo originario sull'eccessività del trattamento sanzionatorio; 2) violazione art. 585, comma 4, c.p.p. per inammissibilità di un motivo nuovo volto a contestare la sussistenza di una aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede, anch'essa ricollegata alle censure sulla dosimetria della pena; 3) omessa motivazione sulla declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di furto in caso di accoglimento della doglianza sulla recidiva; 4) violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 53, 58 e 59 della legge n. 689/1981 e illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda di pene sostitutive per pene detentive brevi; 5) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assenza di procura speciale per chiedere le pene sostitutive, mentre tale procura sarebbe stata allegata nei motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: i motivi nuovi proposti in cassazione non sono stati considerati funzionalmente connessi ai motivi originari dell'appello e dunque sono stati esclusi per inammissibilità, con richiamo a giurisprudenza consolidata che considera autonomi profili quali la recidiva e singole aggravanti. Il terzo motivo, subordinato all'accoglimento dei primi due, è caduto insieme a essi. Il quarto e quinto motivo sono stati ritenuti generici e non hanno efficacemente confrontato le censure con il percorso motivazionale dei giudici di merito; in particolare la Corte territoriale ha motivatamente escluso le pene sostitutive sulla base di una prognosi negativa (reiterazione di condotte, precedenti gravi e specifici, tre evasioni) e in conformità alle regole di valutazione dettate dalla novella normativa, quindi il rigetto è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 22/04/2026.
Norme richiamate
art. 56-628, art. 56-624, art. 624-625 c.p.
Indicano i reati per i quali l'imputato è stato condannato in primo grado e confermato in appello; dal testo emerge che il procedimento riguarda furti e reati connessi come specificati negli articoli citati.
art. 585, comma 4, c.p.p.
Norma che disciplina l'ammissibilità dei motivi nuovi in cassazione: i motivi nuovi devono essere inerenti ai temi già oggetto dell'impugnazione principale e richiedono una connessione funzionale con i motivi originari; la Corte ha applicato questa regola per escludere motivi sulla recidiva e su aggravanti non tempestivamente dedotte.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato nella ricostruzione dei motivi (sintesi secondo art. 173 disp. att.): serve a riassumere i motivi di impugnazione nelle forme previste per il ricorso.
art. 611, comma 1, c.p.p.
Norma che consente la trattazione scritta; qui la Corte ha proceduto con trattazione scritta ai sensi di tale articolo.
art. 545-bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle questioni sulle pene sostitutive e alla procedura di richiesta: la Corte ha ritenuto generiche le censure che non hanno confrontato il percorso motivazionale dei giudici di merito.
artt. 53, 58, 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplinano le pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha applicato i criteri di diritto e, alla luce delle modifiche normative (e della valutazione prognostica), ha ritenuto non applicabili le sostituzioni per l'imputato.
art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150 (modifica art. 58 legge n. 689/1981)
La novella ha ridefinito il potere discrezionale del giudice in tema di misure sostitutive, evidenziando l'obbligo di valutazione prognostica e il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha richiamato questa impostazione per motivare il rigetto delle pene sostitutive.
art. 133 c.p.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ricordato che la valutazione sulla sostituzione delle pene deve essere parametrata sui criteri di tale articolo, con valutazioni prognostiche sul fine rieducativo.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente ex art. 616 al pagamento delle spese e a versare €3.000.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la somma alla Cassa delle ammende può essere liquidata equitativamente valutando i profili di colpa dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale principio nella commisurazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In cassazione i motivi nuovi sono ammissibili solo se funzionalmente connessi ai motivi originari dell'impugnazione: questioni autonome (es. ricorrenza della recidiva o singole aggravanti) devono essere dedotte tempestivamente in sede di appello o nel motivo principale per poter essere esaminate in sede di legittimità.
- La contestazione dell'applicabilità di circostanze aggravanti rappresenta, di norma, un punto autonomo della decisione e quindi non può essere introdotta tardivamente come motivo nuovo in cassazione se non esiste una chiara connessione con i motivi originari.
- Le censure generiche che non confrontano in modo puntuale le deduzioni difensive con il percorso motivazionale dei giudici di merito sono inammissibili o destinate a essere rigettate: il giudice di legittimità richiede un confronto concreto e specifico con le argomentazioni del merito.
- La richiesta di pene sostitutive per pene detentive brevi è soggetta a valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare in chiave prognostica le ragioni per cui la misura sostitutiva sarebbe inidonea al fine rieducativo, anche tenendo conto della recidiva e dei precedenti specifici.
- Se l'accoglimento di una censura principale renderebbe necessario dichiarare estinti i reati per prescrizione, tale questione deve essere proposta e motivata con chiarezza; non può essere resa attuale da motivi nuovi inammissibili.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o privo di fondamento, valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
- Per impugnare efficacemente la dosimetria della pena o la sussistenza di aggravanti è opportuno che tali profili siano oggetto dell'appello in primo luogo; affidarsi a motivi aggiunti tardivi comporta il rischio di inammissibilità in cassazione.
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