Sentenza del 25/02/2019 n. 462 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Classamento catastale - banchine portuali - classe E/1 - spetta - interesse generale - sussiste - strumentalità all'attività d'impresa - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il classamento in categoria E/1 dei manufatti portuali, anziché in categoria D/8. La strumentalità dei beni rispetto all'attività d'impresa non esclude, di per sé, la loro natura di immobili destinati a un pubblico interesse, quando risultano funzionali a esigenze generali e collettive.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di manufatti portuali, tra cui banchine e magazzini di deposito. Si discuteva se tali beni dovessero essere accatastati in categoria E/1, riservata agli immobili destinati a esigenze di pubblico interesse, oppure in categoria D/8, propria degli immobili utilizzati per attività commerciali. La sentenza ha ritenuto prevalente la destinazione a esigenze generali e all'interesse della collettività, considerando non decisiva la circostanza che i manufatti fossero utilizzati nell'esercizio di un'attività organizzata in forma d'impresa.
Norme richiamate
Categoria catastale E/1
La categoria E/1 può comprendere manufatti portuali destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse e della collettività, anche se utilizzati nell'ambito di un'attività imprenditoriale.
Categoria catastale D/8
La categoria D/8 non è automaticamente applicabile ai manufatti portuali per il solo fatto che siano utilizzati da un'impresa; occorre verificare la concreta destinazione del bene e la sua eventuale funzione di interesse generale.
Massime di principio
- Nel classamento catastale di un immobile occorre considerare la sua concreta destinazione funzionale e il ruolo svolto, non soltanto il soggetto che lo utilizza o il fatto che l'attività sia esercitata in forma d'impresa.
- La strumentalità di un bene rispetto a un'attività commerciale non esclude automaticamente la categoria E/1, se il bene è destinato anche a soddisfare esigenze generali o interessi della collettività.
- Per distinguere tra categoria E/1 e D/8 è necessario valutare la funzione prevalente dell'immobile, la sua accessibilità o utilità per il pubblico e il collegamento con servizi o infrastrutture di interesse generale.
- La qualificazione catastale deve basarsi sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione concreta del manufatto, documentando gli elementi che dimostrano la sua funzione pubblicistica.
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