Sentenza n. 2758/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del 28 agosto 2026 di revoca della concessione d’uso del Teatro Impero per uno spettacolo musicale previsto il 24 ottobre 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’artista ha impugnato la revoca della concessione d’uso del Teatro Impero, autorizzata in favore dell’associazione culturale organizzatrice, deducendo tre motivi. Primo: violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., per assenza di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto della revoca. Secondo: violazione degli artt. 4, 9, 21, 33 e 97 Cost. e dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, contraddittorietà e abnormità; il Comune avrebbe valorizzato elementi risalenti e negativi, tra cui un avviso orale del Questore di Palermo del 1° agosto 2021, oggetto di ricorso gerarchico ancora pendente, trascurando elementi recenti favorevoli all’artista, la sua libertà artistica e il diritto al lavoro, nonché i pregiudizi indennitari e risarcitori conseguenti alla revoca. Terzo: violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e del legittimo affidamento, poiché l’artista avrebbe organizzato la propria attività facendo affidamento sulla concessione del teatro.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto tutti i motivi. Sul primo, ha ritenuto adeguata l’istruttoria: dopo la sottoscrizione del disciplinare il Comune aveva acquisito informazioni dalle autorità di pubblica sicurezza, anche tramite la relazione della Questura di Trapani del 12 agosto 2026, relative a precedenti esibizioni, ai contenuti di brani e audiovisivi e all’avviso orale. Tali sopravvenienze hanno consentito una nuova valutazione dell’interesse pubblico ai fini della revoca; le fonti esterne possono alimentare il patrimonio conoscitivo dell’amministrazione e giustificare l’attivazione di controlli e procedimenti di secondo grado. Il contraddittorio è stato garantito con la comunicazione di avvio del 10 agosto 2026. Sul secondo, il Comune non aveva instaurato un rapporto concessorio direttamente con l’artista, ma con l’associazione, che aveva richiesto l’uso dei locali senza indicare il nome dell’artista. La revoca non costituiva un giudizio sulla persona o sulla produzione artistica, ma riguardava lo specifico evento e mirava a tutelare anche l’ordine e la sicurezza pubblica. Non sono emersi profili di manifesta illogicità o di erronea acquisizione dei fatti e il ricorrente non ha dimostrato efficacemente l’erroneità delle valutazioni comunali. Sul terzo, il TAR ha escluso un affidamento tutelabile dell’artista, estraneo al rapporto concessorio; inoltre, al 28 agosto 2026 l’associazione non aveva ancora richiesto la licenza per pubblici spettacoli e non avrebbe quindi potuto pubblicizzare l’evento né avviare la vendita dei biglietti. La mancata liquidazione dell’indennizzo contestualmente alla revoca non ne determina l’illegittimità, potendo il privato agire separatamente per ottenerlo. Le pretese indennitaria e risarcitoria non erano comunque provate; il metodo acquisitivo non supplisce all’onere probatorio in tali azioni. Ricorso respinto; spese poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall’art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 con formule lessicali (volutamente) generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario
La revoca è consentita in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di un mutamento imprevedibile della situazione di fatto o di una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario. Nel caso concreto, il Comune ha legittimamente fondato la revoca su una nuova valutazione e su elementi fattuali sopravvenuti acquisiti dopo la concessione.
art. 97 Cost.
ogni qualvolta la pubblica amministrazione riceve informazioni, segnalazioni, esposti o dati da fonti esterne (privati cittadini, altre istituzioni o banche dati), questi elementi entrano a far parte del suo patrimonio conoscitivo, non determinano automaticamente un provvedimento finale, ma fanno sorgere in capo all’amministrazione - in ossequio al dovere di istruttoria e del principio di legalità e buon andamento ex art. 97 Cost. - il potere-dovere di attivare l’attività di controllo.
Le informazioni provenienti da fonti esterne possono entrare nel patrimonio conoscitivo dell’amministrazione e fondare l’attivazione di controlli, ma non determinano automaticamente l’esito del procedimento; l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e rispettare il contraddittorio.
art. 60 c.p.a.
Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a. e le parti ne siano state avvisate.
art. 2697, comma 1, c.c.
Né può essere invocato a temperamento del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c., il cd. “metodo acquisitivo” proprio del processo amministrativo, non applicabile in relazione all’azione risarcitoria (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 15 novembre 2023, n. 9796) né tanto meno a qualsivoglia pretesa indennitaria.
Nelle azioni risarcitorie e nelle pretese indennitarie il metodo acquisitivo non attenua l’onere della parte di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Massime di principio
- La revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 può fondarsi su sopravvenuti motivi di interesse pubblico, su un mutamento imprevedibile della situazione di fatto oppure su una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario. La discrezionalità amministrativa è sindacabile quando le valutazioni risultino manifestamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli o fondate su travisamento dei fatti.
- Informazioni e segnalazioni provenienti da fonti esterne possono entrare nel patrimonio conoscitivo dell’amministrazione e giustificare l’avvio di un’attività di controllo o di un procedimento di secondo grado; non determinano automaticamente la decisione finale, che deve derivare da un’istruttoria e rispettare il contraddittorio con l’interessato.
- La mancata liquidazione dell’indennizzo contestualmente all’adozione di una revoca non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità dell’atto: l’interessato può far valere separatamente la pretesa indennitaria.
- Il metodo acquisitivo del processo amministrativo non supplisce all’onere della parte di provare il pregiudizio posto a fondamento di una pretesa risarcitoria o indennitaria.
- L’affidamento del soggetto estraneo al rapporto amministrativo cui si riferisce la concessione non è sufficiente, da solo, a configurare un affidamento tutelabile nei confronti dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →