Ordinanza n. 1972/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avuto particolare riguardo all'art. 10 “Studenti già iscritti” nella parte in cui consente solo l'esonero dalla frequenza obbligatoria delle lezioni delle materie oggetto di prova del “semestre filtro” e non consente l'ammissione soprannumeraria al corso di laurea opzionato; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e universitari relativi al semestre filtro, agli esami, alla formazione della graduatoria nazionale, all'assegnazione della sede e al mancato accesso al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una pluralità di decreti ministeriali, allegati, graduatorie, esiti degli esami del semestre filtro, criteri di valutazione, atti di assegnazione delle sedi e il provvedimento di mancato inserimento o di esclusione dalla graduatoria nazionale, chiedendo l'ammissione al corso di laurea e, in subordine, il risarcimento del danno. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per la formazione della graduatoria nazionale, lamentando la collocazione in una sezione meno favorevole per effetto della valorizzazione di una votazione precedentemente rifiutata, la lesione della par condicio, della ragionevolezza e dell'affidamento, nonché una perdita di chance. Ha inoltre contestato l'assegnazione a una sede diversa da quella prioritariamente indicata. Dagli atti risultava che il ricorrente aveva conseguito al primo appello due votazioni sufficienti, ma aveva scelto di non accettarne una, sicché la valutazione utile ai fini della graduatoria derivava dal successivo meccanismo di recupero previsto dal d.m. n. 1115/2025. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale, mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che le censure non presentassero una prognosi favorevole e che mancasse comunque un pregiudizio grave e irreparabile. Il sistema di graduatoria articolato in sezioni e fasce è stato ritenuto coerente con il d.lgs. n. 71/2025 e idoneo a bilanciare l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano seguito le regole originarie. Il sistema mantiene preferiti i candidati che hanno conseguito e conservato le tre sufficienze secondo la disciplina iniziale e colloca in posizione meno favorevole quelli ammessi grazie al recupero di votazioni precedentemente rifiutate. La scelta di rifiutare una votazione è stata qualificata come espressione dell'autodeterminazione del candidato, con assunzione del rischio di una successiva collocazione meno favorevole. La censura sulla perdita di chance è stata ritenuta congetturale. Quanto alla sede assegnata, il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non avendo dimostrato che, anche in caso di accoglimento delle censure, avrebbe ottenuto una posizione utile per la sede preferita. La sua immatricolazione è stata inoltre ritenuta incompatibile con la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile. Il TAR ha ritenuto che le scelte amministrative rientrassero nella discrezionalità tecnica e non fossero manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità, e deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata esaminata e rigettata per difetto di una prognosi favorevole e di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la condanna in forma specifica all'ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento per equivalente; la pretesa non è stata accolta nella fase cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto che tale previsione fondasse il meccanismo di valorizzazione dei voti precedentemente rifiutati.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo nel quale si inserisce il sistema ministeriale di formazione della graduatoria nazionale articolato in sezioni e fasce.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi secondo modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.
Massime di principio
- Nella formazione di una graduatoria nazionale per l'accesso a corsi universitari a numero programmato, l'amministrazione può articolare i candidati in sezioni o fasce differenziate in base al numero delle sufficienze conseguite e alle modalità con cui sono state ottenute, purché il sistema preservi la posizione dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
- È ragionevole attribuire una posizione meno favorevole al candidato la cui ammissione alla graduatoria dipenda dal recupero di una votazione precedentemente rifiutata, rispetto al candidato che abbia conseguito e mantenuto la sufficienza secondo le regole originarie della procedura; la scelta di rifiutare il voto rientra nell'autodeterminazione del candidato e comporta l'assunzione del relativo rischio.
- La disciplina ministeriale può prevedere che l'esito positivo di una prova sostenuta in un appello successivo sostituisca la valutazione precedentemente conseguita e non accettata, quando le prove abbiano natura di esami di profitto rilevanti anche per la carriera universitaria e tale regolazione trovi fondamento nella legge.
- La censura di perdita di chance non può fondarsi sulla mera ipotesi che il candidato avrebbe ottenuto un risultato migliore se avesse conservato una votazione precedente; occorre dimostrare in concreto la probabilità seria e attuale del risultato favorevole.
- Chi contesta l'assegnazione di una sede nell'ambito di una graduatoria deve dimostrare, mediante prova di resistenza, che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe concretamente determinato una posizione utile per ottenere la sede richiesta.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati i destinatari o sia allegato il loro elenco nominativo e siano rispettati i termini stabiliti dal giudice, a pena di improcedibilità.
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