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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15877 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Preclusioni - Notifica dell'invito al contraddittorio - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva presentato la dichiarazione di definizione automatica degli anni pregressi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, nonostante avesse previamente ricevuto un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione. Poiché il contraddittorio si era concluso senza accordo ed era poi stato notificato un avviso di accertamento, la contribuente sosteneva che la procedura fosse comunque terminata e che la causa ostativa al condono fosse venuta meno. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la sola notifica dell'invito al contraddittorio impedisce il condono, salvo il perfezionamento positivo di una definizione ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto sufficiente la conclusione negativa del contraddittorio per eliminare la preclusione. La Corte ha stabilito che la definizione automatica ex art. 9 presuppone l'assenza di attività accertativa e che anche la sola notifica dell'invito al contraddittorio costituisce causa ostativa. Il mancato raggiungimento dell'accordo non equivale a una definizione positiva né a un'archiviazione; la causa ostativa viene meno soltanto in caso di effettivo perfezionamento della definizione prevista dagli artt. 15 e 16. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Definizione automatica degli anni pregressi

    Il condono automatico è precluso quando l'Amministrazione abbia già svolto attività accertativa, anche mediante la sola notifica di un invito al contraddittorio.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 16

    Definizione ai sensi degli artt. 15 e 16

    La causa ostativa derivante dall'invito al contraddittorio può essere superata soltanto con il perfezionamento positivo della specifica definizione agevolata; l'esito negativo o il mancato accordo non sono sufficienti.

  • Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    Invito al contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione

    La notifica dell'invito costituisce un'attività accertativa rilevante e, da sola, impedisce l'accesso alla definizione automatica ex art. 9 della legge n. 289 del 2002.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    È la disposizione processuale sulla base della quale l'Agenzia delle Entrate ha denunciato l'errata interpretazione delle norme sul condono.

Massime di principio

  • Per i condoni fiscali che richiedono l'assenza di attività accertativa, anche una semplice notifica di invito al contraddittorio può costituire una causa ostativa.
  • La chiusura negativa del contraddittorio, il mancato accordo o la mancata adesione non equivalgono a una definizione positiva e non eliminano la preclusione al condono.
  • La preclusione viene meno solo quando la procedura agevolata prevista dalla legge si perfeziona concretamente, secondo i requisiti formali e sostanziali richiesti.
  • La successiva notifica dell'avviso di accertamento conferma che l'attività dell'Amministrazione non si è conclusa con un'archiviazione o con il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la cronologia degli atti: se l'invito al contraddittorio è stato notificato prima della domanda di condono, il condono automatico può risultare precluso salvo un perfezionamento positivo della definizione prevista dalla normativa.

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