Ordinanza n. 534/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Pavia sull'istanza di accoglienza presso le strutture previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presentata in data 2.09.2025 nell’interesse dei ricorrenti e reiterata con diffida in data 30.09.2025; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.12.2025: - dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- emanati dalla Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo in data 31/10/2025, notificati in pari data, a mezzo dei quali sono state respinte le domande di accoglienza dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di accoglienza e successivi dinieghi prefettizi delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Pavia sull'istanza di accoglienza presentata il 2 settembre 2025 e reiterata con diffida il 30 settembre 2025. Con motivi aggiunti hanno impugnato i provvedimenti del 31 ottobre 2025 con cui la Prefettura ha respinto le domande di accoglienza. La domanda cautelare era stata inizialmente respinta poiché i dinieghi risultavano motivati dal rigetto della domanda di protezione internazionale adottato dalla Commissione territoriale all'esito della procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 25/2008; il provvedimento della Commissione non risultava sospeso e non era stata ritenuta applicabile la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva conseguente all'impugnazione giurisdizionale. Successivamente, il Tribunale ordinario investito dell'impugnazione del diniego di protezione internazionale ha ritenuto non applicabile la procedura accelerata, ha dichiarato ripristinata la procedura ordinaria, con sospensione ex lege del provvedimento impugnato, e ha comunque disposto la sospensione dei suoi effetti esecutivi. Sulla base di tale sopravvenienza, il solo ricorrente che ha riproposto l'istanza cautelare ha chiesto la sospensione dei dinieghi prefettizi e l'attivazione dell'accoglienza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integrato un mutamento delle circostanze rilevante ai sensi dell'art. 58 c.p.a., poiché il Tribunale ordinario ha sospeso gli effetti esecutivi del provvedimento della Commissione territoriale sul quale erano fondati i dinieghi di accoglienza. Tale sospensione ha fatto venir meno, in sede cautelare, il presupposto ostativo valorizzato dalla Prefettura e ha determinato l'integrazione dei presupposti per l'accesso al sistema di accoglienza ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015. È stata quindi accolta l'istanza cautelare riproposta dal solo ricorrente, con sospensione del provvedimento impugnato e obbligo dell'amministrazione di attivare la misura di accoglienza, salva la positiva verifica degli ulteriori requisiti. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di aprile 2027.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze
La sopravvenienza di una pronuncia giudiziaria che modifica il quadro relativo all'efficacia esecutiva dell'atto presupposto consente di riproporre al collegio la domanda cautelare precedentemente respinta.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento generale della tutela cautelare collegiale.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
La sospensione del provvedimento negativo sulla protezione internazionale determina, secondo il TAR, l'integrazione dei presupposti per l'accesso al sistema di accoglienza, salva la verifica degli ulteriori requisiti.
art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 25/2008
La qualificazione della procedura di protezione internazionale come accelerata incideva sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego; il Tribunale ordinario ha escluso nel caso concreto l'applicabilità di tale procedura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenienza di una pronuncia del giudice competente che sospenda gli effetti esecutivi dell'atto presupposto costituisce un mutamento delle circostanze idoneo a consentire la riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a., anche dopo il rigetto della precedente istanza.
- Quando il diniego prefettizio di accesso all'accoglienza è fondato sull'efficacia esecutiva del rigetto della domanda di protezione internazionale, la sospensione giudiziale degli effetti di tale rigetto può integrare il presupposto per la sospensione del diniego di accoglienza e per l'ordine di attivazione della misura, salva la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
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