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Sentenza

Sentenza del 05/04/2018 n. 2160 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Intervenuto pagamento da parte dell'Ufficio - Cessazione materia del contendere - Assenza del contribuente in udienza - Cessazione legittima - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 546/1992. È stata ritenuta legittima la compensazione delle spese, anche in assenza del contribuente all’udienza e in mancanza di una sua opposizione alla richiesta di compensazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel corso del giudizio di appello l’Ufficio ha integralmente corrisposto al contribuente le somme oggetto della controversia. Tale pagamento ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del processo, determinando il venir meno della materia del contendere. Il contribuente non era presente all’udienza e non aveva contestato la richiesta dell’Ufficio di compensare le spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma consente di dichiarare l’estinzione del giudizio quando viene meno la materia del contendere. L’integrale soddisfacimento della pretesa del contribuente da parte dell’Ufficio elimina l’interesse alla decisione. In tale situazione può essere disposta la compensazione delle spese, anche se il contribuente non è presente all’udienza e non si oppone alla richiesta.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa oggetto del ricorso, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché non esiste più un interesse concreto alla pronuncia.
  • La mancata partecipazione del contribuente all’udienza non impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, se il pagamento integrale risulta documentato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia si chiude per un fatto sopravvenuto, soprattutto se il contribuente non contesta espressamente tale soluzione.
  • Il pagamento deve essere integrale e riferito alla specifica pretesa controversa; un pagamento parziale, tardivo o non chiaramente imputabile potrebbe non giustificare l’estinzione del giudizio.
  • Anche in caso di estinzione del processo, è opportuno verificare formalmente l’avvenuto pagamento e manifestare eventuali contestazioni sulle spese, perché il silenzio o l’assenza all’udienza possono favorire la compensazione.

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