Cassazione Civile, Ordinanza n. 21600/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della transazione fiscale intervenuta e della sua estensione agli accertamenti oggetto del giudizio, nonché dell'adesione di entrambe le parti alla richiesta di estinzione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, contestando l'indebita detrazione dell'IVA relativa a tre fatture di acquisto emesse da altra società, indicate come conguaglio prezzi su forniture di carni per l'anno 2004. Secondo l'Ufficio, il ribaltamento dei costi non era inerente all'attività della contribuente, perché la società emittente delle fatture svolgeva un'autonoma attività produttiva e non una funzione mutualistica o consortile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo invece che la società emittente svolgesse attività mutualistica in favore delle consorziate e che il ribaltamento dei costi fosse strumentale alla finalità consortile. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la contribuente aveva ottenuto una transazione fiscale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, comprensiva anche degli accertamenti oggetto del presente giudizio; entrambe le parti hanno quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
IVA
Il testo richiama la controversia in materia di detrazione dell'IVA su costi ribaltati, ma non esplicita una specifica norma codicistica o di legge applicata dalla Corte nel dispositivo di estinzione.
concordato preventivo
La transazione fiscale intervenuta nell'ambito della procedura concorsuale ha assorbito anche gli accertamenti oggetto del giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, interviene una transazione fiscale che ricomprende espressamente anche le pretese impositive oggetto della controversia, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'adesione di entrambe le parti alla richiesta di cessazione della materia del contendere consolida l'assetto estintivo del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →