Cassazione Civile, Ordinanza n. 40320/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato i redditi dichiarati da un contribuente operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, avvalendosi degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo l'atto impositivo carente di motivazione e la pretesa fiscale fondata su fatti non dimostrati. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ai quali il contribuente resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente aveva manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie prevista dal d.l. n. 119 del 2018; in seguito l'Avvocatura dello Stato ha rappresentato che la definizione si era effettivamente perfezionata con il pagamento dovuto. La Corte ha quindi esaminato solo la questione dell'estinzione del giudizio, non i motivi del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 e risultava perfezionata la definizione agevolata, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate. Di conseguenza l'esame dei motivi di ricorso è stato ritenuto superfluo. Le spese processuali sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel corso del procedimento camerale per la proposta del relatore nel rito di legittimità
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1
la controversia tributaria avente ad oggetto un atto impositivo dell'Agenzia delle entrate rientra tra quelle definibili con la procedura agevolata
l. n. 136 del 2018
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 applicata alla definizione agevolata
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
le spese processuali, in caso di estinzione, vanno poste a carico della parte che le ha anticipate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
non si applica l'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue
Cass. n. 25485 del 2018
richiamata a sostegno del principio per cui la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra tra quelle definibili dalla disciplina di definizione agevolata e risulta perfezionata l'adesione con il pagamento dovuto, il giudizio va dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso già proposti.
- Nelle controversie tributarie estinte, le spese seguono la regola dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
- L'estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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