Cassazione Civile, Ordinanza n. 14395/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
Un medico, dopo la laurea in medicina, aveva frequentato una scuola di specializzazione in gastroenterologia dal 1980 al 1984 senza percepire alcuna remunerazione. Ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una retribuzione adeguata ai medici specializzandi. Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova; la Corte d'appello ha invece riconosciuto il diritto al risarcimento, ritenendo provata la frequenza del corso e applicabile il diritto anche a chi avesse iniziato la specializzazione prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, limitando però il risarcimento al periodo dal 1° gennaio 1983 fino al termine della specializzazione. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il diritto al risarcimento non spettasse a chi avesse iniziato la scuola prima dell'entrata in vigore delle direttive richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha osservato che la questione era già stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea e che quest'ultima aveva chiarito che la situazione del medico iscritto prima del 29 gennaio 1982 è una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati dalla direttiva a partire dal 1° gennaio 1983. Di conseguenza, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva, l'obbligo di remunerazione adeguata vale comunque dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era uniformata a tali principi e non ha provveduto sulle spese perché il resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
Indicata come una delle direttive che imponevano agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
Indicata come una delle direttive comunitarie poste a fondamento della pretesa risarcitoria, poi modificate dalla direttiva 82/76/CEE.
Direttiva 82/76/CEE
Considerata la direttiva che ha imposto, con effetti dal termine di trasposizione del 1° gennaio 1983, l'obbligo di remunerazione adeguata anche per le formazioni iniziate prima della sua entrata in vigore.
L. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamata nel racconto dei fatti come legge di tardiva e parziale attuazione delle direttive, senza ulteriore approfondimento nella decisione.
Cass. civ., sez. un., ord. 29 ottobre 2020, n. 23901
Richiamata come ordinanza interlocutoria con cui la medesima questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Cass. civ., Sezioni Unite, sent. 23 giugno 2022, n. 20278
Richiamata per affermare che il diritto al risarcimento da inadempimento della direttiva 82/76/CEE spetta anche a chi si è iscritto a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo per il periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della scuola.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 3 marzo 2022, causa C-590/20
"la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima"
Ha stabilito che l'obbligo di remunerazione adeguata si applica anche alle specializzazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva, per il periodo successivo al 1° gennaio 1983.
Massime di principio
- In tema di medici specializzandi, il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione adeguata spetta anche a chi si sia iscritto al corso prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, purché limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al termine della specializzazione.
- Quando una questione interpretativa è già stata risolta dalla Corte di giustizia e successivamente recepita dalle Sezioni Unite, il giudice di legittimità deve conformarsi a tale principio e rigetta il ricorso che se ne discosti.
- La tutela risarcitoria per inadempimento del diritto unionale può riguardare effetti futuri di situazioni sorte prima dell'entrata in vigore della direttiva, se il termine di trasposizione è spirato e la direttiva stessa impone un obbligo sufficientemente determinato.
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