Circolare numero 73 del 2-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, alla luce dell’interpretazione concordata dai Ministeri competenti, l’esonero dalle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonché dal contributo ENAOLI, si applica anche al personale non docente delle Università non statali legalmente riconosciute. Vengono quindi superate le precedenti istruzioni del 1992 e del 1995 limitatamente al personale non docente, con invito alle Sedi a sospendere i recuperi in corso e a definire le pendenze. Per l’assicurazione contro la disoccupazione resta però necessaria la verifica della condizione di stabilità d’impiego ex art. 36 DPR n. 818/1957. La circolare ricorda infine che il regime è stato reso retroattivo anche ai periodi anteriori alla legge n. 243/1991, fatti salvi i versamenti effettuati prima del 23 aprile 1995.
Assicurazioni minori per il personale delle Università non statali legalmente riconosciute
Assicurazioni minori per il personale delle Università non statali legalmente riconosciute
La circolare interviene sull’interpretazione della legge 29 luglio 1991, n. 243 in materia di assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonché di contribuzione per le finalità del soppresso ENAOLI, con riferimento al personale delle Università non statali legalmente riconosciute. L’obiettivo è aggiornare l’orientamento applicativo alla luce del parere espresso dai Ministeri competenti nel 1998.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
Vengono richiamate le circolari n. 241 del 16 ottobre 1992 e n. 200 del 13 luglio 1995, con le quali erano state fornite istruzioni dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 243/1991 e dell’art. 3 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
Il comma 8 dell’art. 4 della legge n. 243/1991 dispone che, ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso ENAOLI, le Università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle Università statali.
Evoluzione dell’interpretazione amministrativa
In una prima fase, la disposizione era stata interpretata come estensione dell’esonero dalle assicurazioni minori al solo personale delle Università non statali escluso dall’assicurazione IVS. In concreto, ciò aveva portato a riconoscere l’esonero inizialmente ai docenti e, dopo la legge 8 agosto 1991, n. 274, anche al personale non docente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro.
Successivamente, alcune Università non statali hanno contestato tale impostazione, e la questione è stata sottoposta ai Ministeri competenti. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera del 19 febbraio 1998, concordando con il parere del Ministero del Tesoro, ha affermato che dagli atti parlamentari emergeva la volontà del legislatore di realizzare una totale equiparazione tra Università statali e Università non statali legalmente riconosciute nella materia delle assicurazioni obbligatorie. In tale prospettiva, l’esonero riguarda non solo professori e ricercatori, già assoggettati alla disciplina dei dipendenti civili dello Stato, ma anche gli altri dipendenti delle Università non statali.
Conseguenze operative per le sedi INPS
Alla luce del nuovo orientamento, la circolare stabilisce che le istruzioni contenute nelle circolari n. 241/1992 e n. 200/1995 devono considerarsi superate per quanto riguarda il personale non docente.
Le SAP sono pertanto invitate a:
- abbandonare ogni azione di recupero in corso relativa ai contributi oggetto della circolare;
- definire le pendenze esistenti secondo il nuovo indirizzo interpretativo.
Per l’assicurazione contro la disoccupazione viene però precisato che l’esclusione resta subordinata all’accertamento della condizione di stabilità d’impiego, ai sensi dell’art. 36 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, requisito richiesto per tutte le categorie di personale, sia private sia pubbliche.
Retroattività e salvaguardia dei versamenti già effettuati
La circolare ricorda inoltre che l’art. 3 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ha reso retroattivo il regime anche ai periodi anteriori alla legge 29 luglio 1991, n. 243. Rimangono tuttavia salve la validità e l’efficacia delle contribuzioni versate anteriormente al 23 aprile 1995, come già precisato nella circolare n. 200 del 13 luglio 1995.
Punti principali
Oggetto e precedenti istruzioni
La circolare riguarda l’applicazione della legge 29 luglio 1991, n. 243 al personale delle Università non statali legalmente riconosciute, con riferimento alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e ai versamenti per le finalità del soppresso ENAOLI. Vengono richiamate le precedenti circolari n. 241 del 16 ottobre 1992 e n. 200 del 13 luglio 1995, che avevano fornito istruzioni in materia.
Interpretazione del comma 8 dell’art. 4 della legge n. 243/1991
La circolare riepiloga il contenuto del comma 8 dell’art. 4 della legge n. 243/1991, secondo cui, ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti ENAOLI, le Università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle Università statali. In un primo momento era stata ritenuta applicabile l’estensione dell’esonero soltanto al personale escluso dall’assicurazione IVS, cioè inizialmente ai docenti e poi, dopo la legge 8 agosto 1991, n. 274, anche al personale non docente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro.
Parere ministeriale e superamento delle precedenti istruzioni
A seguito di richieste e di posizioni divergenti di alcune Università non statali, la questione è stata sottoposta ai Ministeri competenti, che hanno aderito alla tesi dell’equiparazione piena tra Università statali e non statali legalmente riconosciute. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 19 febbraio 1998, ha affermato che il legislatore intendeva realizzare una totale equiparazione nella materia delle assicurazioni obbligatorie e che l’esonero riguarda non solo professori e ricercatori, ma anche gli altri dipendenti delle Università non statali. Per questo motivo vengono considerate superate le istruzioni delle circolari n. 241/1992 e n. 200/1995 nella parte riferita al personale non docente.
Effetti operativi per le Sedi
Le SAP sono invitate ad abbandonare ogni azione di recupero in corso relativa ai contributi oggetto della circolare e a definire le pendenze pendenti secondo il nuovo indirizzo interpretativo. Resta tuttavia fermo, per l’assicurazione contro la disoccupazione, che l’esclusione dal contributo presuppone comunque l’accertamento della condizione di stabilità d’impiego, ai sensi dell’art. 36 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, requisito richiesto per tutte le categorie di personale, sia del settore privato sia di quello pubblico.
Retroattività del regime e salvezza dei versamenti effettuati
La circolare ricorda che l’art. 3 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ha reso applicabile il regime anche ai periodi anteriori alla legge 29 luglio 1991, n. 243. Restano comunque salve la validità e l’efficacia delle contribuzioni versate anteriormente al 23 aprile 1995, come già precisato nella circolare n. 200 del 13 luglio 1995.
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