Circolare numero 76 del 6-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 52 del 20 marzo 1998, di conversione del DL n. 4/1998, in materia contributiva. Viene estesa al settore lapideo la disciplina già prevista per edilizia su contribuzione CIG per impiegati e quadri, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 22 marzo 1998 e applicazione delle aliquote 1,90% e 2,20%. Sono inoltre indicate le modalità operative, compresa l’attribuzione del codice di autorizzazione "1J" alle aziende industriali lapidee con fino a 50 dipendenti e la regolarizzazione dei versamenti relativi a marzo 1998. Per gli Istituti di patronato la circolare conferma il regime contributivo introdotto dal DL n. 4/1998, chiarendo che esso riguarda solo il personale dipendente del patronato, mentre per gli operatori in comando dall’organizzazione sindacale continua ad applicarsi il regime contributivo degli organismi sindacali.
Conversione della legge n. 52/1998 con disposizioni contributive per settore lapideo e Istituti di patronato
Legge n. 52 del 20 marzo 1998: disposizioni contributive
La circolare fornisce istruzioni applicative sulla legge n. 52/1998, di conversione del DL n. 4 del 20 gennaio 1998, con particolare riguardo a due profili: l’estensione al settore lapideo della disciplina contributiva già prevista per l’edilizia e i chiarimenti sul regime contributivo degli Istituti di patronato.
Estensione della disciplina al settore lapideo
La legge di conversione ha esteso anche al settore lapideo le disposizioni sulla contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale già previste per impiegati e quadri del settore edilizio. La decorrenza è fissata dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 22 marzo 1998, e opera sul periodo di paga in corso a tale data, cioè il mese di marzo 1998 con scadenza contributiva al 20 aprile 1998.
Per le aziende industriali e artigiane lapidee contraddistinte dal codice di autorizzazione "3H", la contribuzione CIG per impiegati e quadri deve essere calcolata secondo le aliquote dell’1,90% e del 2,20% previste a carico delle imprese industriali.
Codifica delle posizioni contributive
Alle posizioni contributive delle aziende industriali lapidee che nell’anno precedente hanno occupato fino a 50 dipendenti va attribuito il codice di autorizzazione "1J", già previsto per le aziende industriali dell’edilizia. La circolare rinvia, per tutti gli altri aspetti operativi, alla circolare n. 50 del 5 marzo 1998.
Regolarizzazione dei versamenti già effettuati per marzo 1998
Le aziende che abbiano già corrisposto per marzo 1998 il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 3,70% possono recuperare l’eccedenza con la denuncia contributiva di aprile 1998. La differenza a credito deve essere esposta in un rigo in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, con il codice "L353" e la dicitura "DIFF.CIG L.52/98".
Istituti di patronato: conferma del regime contributivo
La legge n. 52/1998 conferma integralmente il contenuto dell’art. 2, comma 2, del DL n. 4/1998. Per gli Istituti di patronato resta dunque fermo, dal 1° gennaio 1998, il regime contributivo che rende obbligatorie le contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità e per l’assegno per il nucleo familiare.
La circolare precisa che tale regime riguarda esclusivamente il personale dipendente dagli Istituti di patronato.
Personale in comando dagli organismi sindacali
Per gli operatori che, pur avendo un rapporto di lavoro con l’organizzazione sindacale promotrice, siano collocati in comando presso le strutture dei patronati in base all’art. 10 del decreto interministeriale 13 dicembre 1994 n. 764, continua ad applicarsi il regime contributivo proprio degli organismi sindacali. I contributi relativi a questi lavoratori devono essere versati utilizzando la posizione contributiva dell’organismo sindacale promotore, identificata dal CSC 70703 e dal codice ISTAT 91.20.0.
Punti principali
Estensione al settore lapideo della contribuzione CIG
La legge di conversione n. 52/1998 estende al settore lapideo, per impiegati e quadri, la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali già previste per il settore edilizio. La decorrenza è dal 22 marzo 1998, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della legge, con riferimento al periodo di paga in corso in tale data (mese di marzo, con scadenza contributiva al 20 aprile 1998). Per le aziende industriali e artigiane del settore lapideo identificate dal codice di autorizzazione "3H", le aliquote applicabili sono quelle dell’1,90% e del 2,20% previste a carico delle imprese industriali.
Modalità operative e codifica delle aziende lapidee
Alle posizioni contributive relative ad aziende industriali lapidee che nell’anno precedente abbiano occupato fino a 50 dipendenti deve essere attribuito il codice di autorizzazione "1J", già previsto per le aziende industriali dell’edilizia nella circolare n. 50 del 5 marzo 1998. Per gli altri aspetti operativi la circolare rinvia alla precedente n. 50/1998.
Regolarizzazione dei versamenti di marzo 1998
Le aziende che per il mese di marzo 1998 abbiano già versato il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 3,70% possono conguagliare le somme versate in eccedenza con la denuncia contributiva relativa ad aprile 1998. La differenza a credito deve essere indicata in un rigo in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, preceduta dal codice "L353" e dalla dicitura "DIFF.CIG L.52/98".
Regime contributivo degli Istituti di patronato
La legge n. 52/1998 conferma integralmente quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DL n. 4/1998. Per gli Istituti di patronato resta quindi in vigore, dal 1° gennaio 1998, l’assoggettamento al regime contributivo che rende obbligatorie le contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità e per l’assegno per il nucleo familiare. La circolare precisa che tale regime si applica esclusivamente al personale dipendente dagli Istituti di patronato.
Personale in comando presso i patronati
Per gli operatori che hanno un regolare rapporto di lavoro con l’organizzazione sindacale promotrice e siano collocati in posizione di comando presso gli Istituti di patronato ai sensi dell’art. 10 del decreto interministeriale 13 dicembre 1994 n. 764, si applica il regime contributivo previsto per gli organismi sindacali. Per il versamento dei contributi relativi a tali lavoratori deve essere utilizzata la posizione contributiva dell’organismo sindacale promotore, identificata dal CSC 70703 e dal codice ISTAT 91.20.0.
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