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Circolare

Circolare numero 70 del 30-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna il manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65/1996, recependo modifiche normative intervenute e precisazioni operative maturate successivamente. In particolare elimina le nuove classi del settore industria non più applicabili dal 1 gennaio 1997, amplia la classe 20 del terziario per includere le attività artistiche e corregge/integra numerose classificazioni CSC e codici ISTAT. Vengono inoltre fornite istruzioni interpretative su società sportive, facchinaggio, attività artistiche e restauro di opere d'arte, con criteri pratici per l’inquadramento e per l’apertura delle posizioni contributive.

Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali

Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro

La circolare n. 70 del 30 marzo 1998 aggiorna il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996. L’aggiornamento recepisce sopravvenienze normative, precisazioni amministrative e indicazioni operative emerse dalle strutture periferiche, con effetti sia sulla classificazione di specifiche attività economiche sia sull’inquadramento di alcune fattispecie particolari.

Quadro generale delle modifiche

L’intervento principale consiste nella revisione di varie voci della classificazione CSC e dei relativi codici ISTAT91. La circolare segnala, in particolare:

  • l’eliminazione nel settore industria delle nuove classi 26-27-28-29, per effetto della cessazione del regime transitorio dal 1 gennaio 1997, in applicazione dell’art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996;
  • l’ampliamento della classe 20 del settore terziario, con l’inclusione delle attività artistiche contemplate dall’art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989.

Segue un articolato elenco di riclassificazioni, che riguarda, tra le altre, acquacoltura in mare, società sportive senza impianti propri, produzione di software, elaborazione elettronica dei dati, trasporti marittimi e costieri, incubazione artificiale di uova, servizi di montaggio e smontaggio mobili, servizi resi da consorzi artigiani, restauro di opere d’arte, facchinaggio, aziende forestali, attività dello spettacolo, giornalisti, aziende ospedaliere, enti di assistenza sociale, organismi sportivi pubblici e enti pubblici economici del settore industria.

Correzioni puntuali e soppressioni

La circolare introduce anche alcune correzioni specifiche. Per i consulenti del lavoro il CSC corretto è 7.07.01, non 7.07.08; per i geometri il CSC corretto è 7.07.01 e il codice ISTAT91 corretto è 74.20.1, non 74.20.6. Viene inoltre soppressa la categoria "pesca nelle acque interne (personale soggetto alla legge 413/84)". Per l’acquacoltura in mare, in parziale modifica della circolare n. 155 del 10 luglio 1997, viene indicata la codifica CSC nuovo 1.20.03, CSC attuale 1.20.01 e codice ISTAT91 05.02.1.

Società sportive aggregate al settore industria

Le società sportive aggregate al settore industria con D.M. 19 giugno 1952 sono circoscritte a quelle in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. La circolare precisa che devono:

  • essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
  • prevedere nell’atto costitutivo il reinvestimento integrale degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva;
  • ottenere l’affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
  • depositare l’atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale affiliata, alla quale sono attribuiti i controlli sulla gestione per delega del CONI.

Facchinaggio

Per l’attività di facchinaggio, la circolare applica l’impostazione derivante dall’art. 49 della legge n. 88/1989: quando il facchinaggio è complementare o ausiliario del trasporto terrestre, marittimo o aereo, l’inquadramento è nel settore industria; quando invece l’attività è autonoma rispetto al trasporto, l’inquadramento va nel settore terziario. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, lo spostamento di materiali all’interno di stabilimenti o uffici per magazzinaggio, archiviazione o ristrutturazione.

Attività artistiche e spettacolo

La circolare distingue nettamente le associazioni artistiche a seconda della composizione del personale. I complessi, gruppi, compagnie e altre associazioni iscritte all’ENPALS, composti esclusivamente da artisti che svolgono spettacoli di prosa, danza, musica e attività simili, vanno classificati nel settore terziario, classe "altre attività professionali, artistiche e imprenditoriali", CSC attuale 7.07.09. Se invece l’associazione comprende soci non artisti oppure assume personale non artistico, come tecnici del suono o delle luci, l’inquadramento deve essere ricondotto al settore industria, classe "attività di spettacolo e sportive", CSC attuale 1.18.08.

Restauro di opere d’arte

Per le imprese che svolgono attività di restauro, la classificazione deve avvenire in funzione del materiale oggetto dell’intervento:

  • edilizia, per il restauro o la manutenzione di elementi architettonici di edifici o altre costruzioni di valore artistico, oltre a pavimenti, soffitti, affreschi, dipinti murali e graffiti in grotte;
  • lavorazione lapidei, per statue, mosaici, lapidi e monumenti funerari;
  • lavorazione del legno, per mobili in legno e dipinti su legno;
  • altre attività di restauro, come dipinti su tela, libri e pergamene, da inquadrare tra le "attività imprenditoriali non classificate altrove", con CSC attuale 4.16.01 per imprese artigiane e 7.07.08 per imprese non artigiane.

Opere di natura diversa e gestione delle posizioni contributive

Quando il restauro riguarda opere di natura diversa e coinvolge attività riconducibili a più settori economici di cui all’art. 49, comma 1, della legge n. 88/1989, il criterio generale è quello della prevalenza, soprattutto se l’attività è svolta nell’ambito di un unico appalto o con personale promiscuamente adibito alle diverse lavorazioni. Se invece il restauro è eseguito esclusivamente da personale specializzato nelle singole lavorazioni, devono essere aperte distinte posizioni contributive per ciascuna classificazione. La circolare ricorda inoltre che il datore di lavoro può chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’emanazione del decreto di aggregazione previsto dall’art. 49, comma 3.

Consultazione dell’elenco aggiornato

La circolare conclude ricordando che l’elenco completo e aggiornato delle attività economiche, con i relativi codici ISTAT e i corrispondenti CSC, è consultabile e stampabile sui terminali del sistema elaborativo AS/400 per gli utenti DMA 25-DMA 34, accedendo dal menu principale all’opzione 07 e alla sub-opzione 08.

Punti principali

Aggiornamento del manuale e modifiche generali

La circolare dispone la modifica e l’integrazione della classificazione di alcune attività economiche del manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, alla luce di norme sopravvenute, disposizioni amministrative e segnalazioni pervenute dalle strutture periferiche. Tra gli interventi principali figurano l’eliminazione nel settore industria delle nuove classi 26-27-28-29, a seguito della cessazione del regime transitorio dal 1 gennaio 1997, e l’ampliamento della classe 20 del settore terziario per ricomprendere le attività artistiche espressamente previste dall’art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989.

Aggiornamenti di classificazione CSC e codici ISTAT

La circolare riporta numerose variazioni di classificazione, con indicazione dei nuovi CSC, dei CSC attuali e dei corrispondenti codici ISTAT91. Tra le fattispecie aggiornate compaiono, a titolo esemplificativo, acquacoltura in mare, società sportive senza impianti propri, produzione di software, elaborazione elettronica dati, trasporti marittimi e costieri, varie attività imprenditoriali non classificate altrove, incubazione artificiale di uova, servizi di montaggio e smontaggio mobili, servizi resi da consorzi artigiani, restauro di opere d’arte, facchinaggio, aziende di utilizzazione di foreste e boschi, attività dello spettacolo con personale ENPALS, creazioni e interpretazioni artistiche, giornalisti, aziende ospedaliere, enti di assistenza sociale, CONI e federazioni sportive, ed enti pubblici economici del settore industria.

Altre variazioni e soppressioni

Vengono inoltre segnalate ulteriori correzioni: per i consulenti del lavoro il CSC attuale è 7.07.01 invece di 7.07.08; per i geometri il CSC attuale è 7.07.01 e il codice ISTAT91 corretto è 74.20.1 invece di 74.20.6. È soppressa la categoria "pesca nelle acque interne (personale soggetto alla legge 413/84)". In parziale modifica delle istruzioni operative della circolare n. 155 del 10 luglio 1997, l’attività di acquacoltura in mare viene codificata con CSC nuovo 1.20.03, CSC attuale 1.20.01 e codice ISTAT91 05.02.1.

Società sportive aggregate al settore industria

La circolare chiarisce che le società sportive aggregate al settore industria con D.M. 19 giugno 1952 sono esclusivamente quelle in possesso dei requisiti della legge 23 marzo 1981, n. 91. Tali società devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata; l’atto costitutivo deve prevedere il reinvestimento integrale degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva; devono ottenere l’affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; e devono depositare l’atto costitutivo presso la federazione affiliata, che esercita i controlli sulla gestione per delega del CONI.

Criteri di classificazione dell’attività di facchinaggio

L’attività di facchinaggio, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, va classificata nel settore industria quando è complementare o ausiliaria dell’attività di trasporto terrestre, marittimo o aereo. Va invece classificata nel settore terziario quando è svolta autonomamente rispetto al trasporto, come nel caso di manovalanza o facchinaggio per spostamento di materiali all’interno di stabilimenti o uffici, per magazzinaggio, archiviazioni, ristrutturazioni e attività analoghe.

Attività artistiche e inquadramento previdenziale

I complessi, gruppi, compagnie e altre associazioni iscritte all’ENPALS, composti esclusivamente da artisti che svolgono spettacoli di prosa, danza, musica e simili, devono essere classificati nel settore terziario, classe "altre attività professionali, artistiche e imprenditoriali", CSC attuale 7.07.09. Se invece l’associazione comprende soci non artisti oppure assume personale non artistico, come tecnici del suono o delle luci, l’inquadramento passa al settore industria, classe "attività di spettacolo e sportive", CSC attuale 1.18.08.

Restauro di opere d’arte e criteri di inquadramento

Le imprese che svolgono attività di restauro devono essere classificate in base al materiale da restaurare. Per l’edilizia rientrano il restauro o la manutenzione di elementi architettonici di edifici o costruzioni di valore artistico, nonché pavimenti, soffitti, affreschi, dipinti murali e graffiti in grotte. Per le lavorazioni lapidei rientrano statue, mosaici, lapidi e monumenti funerari; per la lavorazione del legno il restauro di mobili in legno e dipinti su legno. Le altre attività di restauro, come dipinti su tela, libri o pergamene, vanno inquadrate tra le attività imprenditoriali non classificate altrove, con CSC attuale 4.16.01 per imprese artigiane e 7.07.08 per imprese non artigiane.

Restauro con opere di natura mista e posizioni contributive

Quando le opere da restaurare sono di natura diversa e comportano attività riferibili a più settori economici di cui all’art. 49, comma 1, della legge n. 88/1989, si applica in via generale il criterio della prevalenza, soprattutto se le opere sono comprese in un unico appalto o se, pur con appalti distinti, il personale è adibito promiscuamente alle varie lavorazioni. Se invece il restauro è svolto esclusivamente da personale specializzato nelle singole lavorazioni, devono essere aperte distinte posizioni contributive in corrispondenza delle diverse classificazioni attribuite. Resta ferma la facoltà del datore di lavoro di richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il decreto di aggregazione previsto dal comma 3 dell’art. 49.

Consultazione dell’elenco aggiornato

La circolare ricorda che l’elenco completo e aggiornato delle attività economiche, con i relativi codici ISTAT e i corrispondenti CSC, è consultabile e stampabile dai terminali del sistema elaborativo AS/400 per gli utenti DMA 25-DMA 34, tramite il menu principale selezionando l’opzione 07 e la sub opzione 08.

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