Circolare numero 72 del 1-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 ai soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, precisa che per il 1998 il massimale contributivo resta applicabile anche all’aliquota aggiuntiva dello 0,50% destinata a maternità e assegno per il nucleo familiare, con effetto sulla contribuzione complessiva dovuta entro il limite di L. 139.480.000. La circolare estende inoltre l’esclusione dagli aumenti contributivi ai titolari di pensione di reversibilità, non solo ai titolari di pensione diretta. Infine, informa sulla predisposizione del nuovo modulo di denuncia trimestrale per i committenti e rinvia al 31 luglio 1998 il termine per la prima denuncia trimestrale dell’anno, unificandolo con quello della seconda.
Contribuzione Gestione separata, massimale contributivo e pensione di reversibilità
Contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata: massimale contributivo, pensione di reversibilità e adempimenti dei committenti
La circolare interviene per fornire chiarimenti applicativi sull’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I chiarimenti riguardano tre profili: il massimale contributivo per il 1998, il trattamento dei titolari di pensione di reversibilità e gli adempimenti trimestrali dei committenti.
Massimale contributivo e aliquota complessiva
La circolare richiama l’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281, secondo cui il contributo annuo dovuto alla Gestione separata non può superare il 10% del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
In conseguenza dell’innalzamento del contributo disposto dalla legge n. 449/1997 per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche, tali contribuenti devono corrispondere, per il 1998, la contribuzione pensionistica nella misura dell’11,5% dell’imponibile, entro il limite del massimale contributivo. Per l’anno 1998 tale massimale è pari a L. 139.480.000.
La circolare precisa inoltre che il medesimo massimale si applica anche alla ulteriore aliquota dello 0,50% introdotta dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 per l’estensione della tutela relativa alla maternità e all’assegno per il nucleo familiare ai soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche. Ne consegue che, per l’anno 1998, i soggetti tenuti al versamento nella misura complessiva del 12% applicano tale aliquota entro il limite di L. 139.480.000.
Titolari di pensione di reversibilità
La circolare ribadisce quanto già indicato con la circolare n. 44 del 24 febbraio 1998 in merito all’esclusione dei titolari di pensione dagli aumenti contributivi decorrenti dal 1° gennaio 1998. Su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viene chiarito che tale esclusione si applica sia ai titolari di pensione diretta sia ai titolari di pensione di reversibilità.
L’Istituto ritiene infatti non giustificata una differenziazione tra le due categorie di pensionati e richiama la finalità della previsione, cioè evitare un’ulteriore implementazione della Gestione separata oltre la misura del 10% da parte di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni obbligatorie.
Adempimenti dei committenti e nuova denuncia trimestrale
Sul versante operativo, la circolare informa che è stato predisposto un nuovo modulo di denuncia trimestrale che tutti i committenti dovranno presentare alle sedi dell’Istituto, su dischetto oppure su supporto cartaceo. È altresì in corso di predisposizione il relativo software di acquisizione e controllo.
In considerazione dei tempi tecnici necessari per la distribuzione del materiale, il termine di presentazione della prima denuncia trimestrale relativa al 1998, inizialmente fissato al 30 aprile 1998, viene differito al 31 luglio 1998. Tale differimento comporta l’unificazione del termine per la prima e la seconda denuncia trimestrale dell’anno.
Punti principali
Massimale contributivo per la Gestione separata
Per il 1998 il contributo complessivo dovuto dagli iscritti alla Gestione separata si applica entro il massimale imponibile di L. 139.480.000. Il massimale, già previsto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n. 281 in misura pari al 10% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, viene ritenuto applicabile anche all’ulteriore aliquota dello 0,50% introdotta dalla legge n. 449/1997. Ne deriva che i soggetti tenuti al versamento nella misura complessiva del 12% applicano tale aliquota solo entro il predetto limite.
Trattamento dei titolari di pensione di reversibilità
La circolare precisa che l’esclusione dagli aumenti contributivi decorrenza 1° gennaio 1998, già affermata per i titolari di pensione con la circolare n. 44 del 24 febbraio 1998, opera anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità. L’interpretazione è motivata dall’esigenza di evitare che soggetti già pensionati contribuiscano alla Gestione separata oltre il limite del 10%.
Adempimenti dei committenti e nuova denuncia trimestrale
Viene comunicato che è stato predisposto il nuovo modulo di denuncia trimestrale che tutti i committenti dovranno presentare alle sedi INPS, su dischetto o su supporto cartaceo. È inoltre in corso di realizzazione il software di acquisizione e controllo. In considerazione dei tempi tecnici per la distribuzione del materiale, il termine per la prima denuncia trimestrale del 1998, inizialmente fissato al 30 aprile 1998, è differito al 31 luglio 1998, con conseguente unificazione del termine della prima e della seconda denuncia trimestrale dell’anno.
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