Circolare numero 71 del 30-3-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 1998 le aliquote contributive dovute per compartecipanti familiari e piccoli coloni, evidenziando l'abolizione, dal 1° gennaio 1998, dei contributi SSN e del contributo di assistenza malattia. Indica inoltre le riduzioni contributive applicabili nei territori agevolati e la misura dell'esonero per le aziende del Centro-Nord. Infine, chiarisce la decorrenza dei valori medi di manodopera agricola ai fini della determinazione delle giornate iscritte negli elenchi.
Contributi dovuti per compartecipanti familiari e piccoli coloni per l'anno 1998
Contributi dovuti per compartecipanti familiari e piccoli coloni – anno 1998
La circolare aggiorna il quadro contributivo per l’anno 1998 relativo ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, indicando le aliquote applicabili, le riduzioni per i territori agevolati e alcuni chiarimenti sulla decorrenza di norme e valori medi in agricoltura. Viene inoltre precisato l’effetto dell’abolizione dei contributi sanitari a partire dal 1° gennaio 1998.
Aliquote contributive applicabili nel 1998
La circolare riporta le aliquote complessive per la contribuzione dovuta, distinguendo tra quota totale, quota a carico dell’azienda e quota a carico del lavoratore.
- Totale contributivo: 38,213%
- A carico dell’azienda: 31,673%
- A carico del lavoratore: 6,54%
Le voci contributive considerate comprendono:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Quota base
- Asili nido
- Assicurazione infortuni sul lavoro
- Addizionale assicurazione infortuni sul lavoro
- Assicurazione disoccupazione
- Contributo per prestazioni economiche di malattia
- Assicurazione TBC
- Tutela lavoratrici madri
- Assistenza orfani lavoratori
- Assegni familiari
Abolizione dei contributi SSN e del contributo di assistenza malattia
La circolare precisa che, dal 1° gennaio 1998, in virtù dell’art. 36 del decreto legislativo n. 446/1997, non sono più dovuti i contributi al Servizio Sanitario Nazionale e il contributo di assistenza malattia.
In particolare, risultano abolite:
- l’aliquota del 10,60% del contributo SSN, di cui 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore;
- l’aliquota dello 0,20% del contributo di assistenza malattia.
Riduzioni contributive per i territori agevolati
Per le aziende operanti nei territori agevolati, la circolare indica le riduzioni contributive valide dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, rinviando per i chiarimenti alla circolare n. 38 del 19 febbraio 1997.
Le misure sono le seguenti:
- territori montani: riduzione del 70%, con contributo dovuto pari al 30%;
- zone svantaggiate: riduzione del 40%, con contributo dovuto pari al 60%;
- Mezzogiorno: riduzione del 40%, con contributo dovuto pari al 60%.
Per i territori diversi da quelli indicati si applicano gli esoneri previsti dal d.l. n. 323/1996, convertito in l. n. 425/1996.
Esoneri nel Centro-Nord dopo l’abolizione del contributo sanitario
La soppressione del contributo sanitario produce effetti anche sulla fiscalizzazione delle aziende del Centro-Nord. Per il 1998, la fiscalizzazione riguarda soltanto:
- l’esonero del contributo per l’assicurazione contro la tubercolosi, pari allo 0,01%;
- l’esonero del contributo per il finanziamento del soppresso ENAOLI, pari allo 0,01%.
Il complessivo esonero residuo è quindi pari a 0,02 punti percentuali.
Decorrenza dei valori medi di manodopera agricola
La circolare recepisce il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla decorrenza dei valori medi di manodopera agricola, ai sensi dell’art. 9 quinquies, comma 15, della l. n. 608/1996.
La disciplina viene così sintetizzata:
- dal 1° gennaio 1997 l’efficacia dei valori medi si applica solo ai decreti emessi con data anteriore al 30 aprile 1997;
- per le tabelle delle altre province approvate con decreti ministeriali successivi a tale data, la validità decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione;
- per le tabelle approvate nel 1997 con delibera della Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, resta valido l’accertamento già effettuato dalla SAP se la contribuzione e le giornate di iscrizione negli elenchi sono state determinate tenendo conto dei nuovi valori deliberati.
La circolare, in sostanza, aggiorna la contribuzione agricola per il 1998 e chiarisce gli effetti delle modifiche normative sopravvenute sulla fiscalizzazione e sui valori medi di manodopera.
Punti principali
Aliquote contributive 1998
Per il 1998 vengono riportate le aliquote in vigore per la tariffazione dei contributi dovuti dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni. Il totale contributivo è pari al 38,213%, di cui 31,673% a carico azienda e 6,54% a carico del lavoratore. Le voci indicate comprendono fondo pensioni lavoratori dipendenti, quota base, asili nido, assicurazione infortuni sul lavoro, addizionale, disoccupazione, contribuzione per prestazioni economiche di malattia, assicurazione TBC, tutela lavoratrici madri, assistenza orfani lavoratori e assegni familiari.
Abolizione dei contributi SSN e assistenza malattia
Dal 1° gennaio 1998, per effetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 446/1997, non sono più dovuti il contributo di assistenza malattia e i contributi al Servizio Sanitario Nazionale. La circolare specifica che risultano abolite l'aliquota del 10,60% del contributo SSN, ripartita tra 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore, e l'aliquota dello 0,20% del contributo di assistenza malattia.
Riduzioni contributive nei territori agevolati
Per le aziende operanti nei territori agevolati, le riduzioni contributive dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 sono fissate in base alla zona: 70% per i territori montani, 40% per le zone svantaggiate e 40% per il Mezzogiorno. Nei territori diversi da quelli agevolati continuano ad applicarsi gli esoneri previsti dal d.l. n. 323/1996, convertito in l. n. 425/1996.
Esoneri per il Centro-Nord
A seguito dell'abolizione del contributo sanitario, per l'anno 1998 la fiscalizzazione delle aziende del Centro-Nord riguarda solo l'esonero dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi pari allo 0,01% e per il finanziamento del soppresso ENAOLI pari allo 0,01%, per un totale di 0,02 punti percentuali.
Decorrenza dei valori medi di manodopera agricola
In applicazione dell'art. 9 quinquies, comma 15, della l. n. 608/1996, la circolare riporta il parere del Ministero del Lavoro sulla decorrenza dei valori medi di manodopera agricola. Dal 1° gennaio 1997 l'efficacia si applica solo ai decreti emessi prima del 30 aprile 1997; per le tabelle delle altre province approvate con decreti ministeriali successivi, la validità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione. Per le tabelle approvate nel 1997 con delibera della Commissione Centrale, resta valido l'accertamento già effettuato dalla SAP se la contribuzione e le giornate di iscrizione sono state determinate tenendo conto dei nuovi valori deliberati.
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