Cassazione Penale, Sentenza n. 02553/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, sostenendo che la funzione rieducativa della pena riguarda solo il condannato e non può estendersi al nucleo familiare (richiamando art. 27 e art. 3 Cost.). Denunciava che il Tribunale avrebbe illegittimamente valutato le risorse economiche dei conviventi, con esiti discriminatori e contraddittori (es. trattamento diverso a seconda della disponibilità o solidarietà della famiglia). Formalmente deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 165 c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di un risarcimento entro un termine fissato, il mancato adempimento nel termine determina la revoca 'ex iure' del beneficio, salvo sopravvenuta impossibilità di adempiere. Nel caso concreto il termine per il pagamento scadeva il 19/11/2024 e non risultano prove di tentativi di pagamento o di assoluta impossibilità reddituale del ricorrente. Gli accertamenti della Guardia di Finanza e la precedente sentenza che aveva rilevato la capacità lavorativa sono stati ritenuti elementi concreti a fondamento della revoca. La Corte ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il termine per l'adempimento è elemento essenziale della concessione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato quale disposizione che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale). La Corte ha ritenuto infondato il motivo dedotto sotto tale lett. b).
art. 165 c.p.
Interpretato nella funzione tipica: la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di un obbligo (es. risarcimento). Il mancato adempimento entro il termine fissato comporta la revoca automatica del beneficio, salvo sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.
art. 163 c.p.
Riferito come norma di riferimento sulla natura del beneficio della sospensione condizionale della pena: l'obbligo condizionante deve essere assolto entro il termine fissato, pena la revoca in sede esecutiva.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la funzione rieducativa esclusiva del condannato; la Corte ha ritenuto che questo principio non escluda la possibilità di valutare circostanze (come la capacità contributiva dei conviventi) ai fini dell'accertamento dell'effettiva impossibilità ad adempiere.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per vizio di discriminazione. La Corte non ha ritenuto dimostrata una lesione del principio di uguaglianza: l'applicazione della normativa sulla revoca si basa su elementi oggettivi e sulla mancanza di prova di impossibilità o di tentativi di adempimento.
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma entro termine determinato, il mancato pagamento entro tale termine comporta la revoca automatica del beneficio, salvo sopravvenuta impossibilità di adempiere non dipendente da azione volontaria del condannato.
- Le vicende sopravvenute dopo il decorso del termine (pagamenti successivi, impegni familiari intervenuti) in genere non impediscono la revoca, a meno che non sia dimostrabile l'impossibilità sopravvenuta di adempiere.
- Il giudice può valutare la capacità economica complessiva del nucleo convivente quando valuta l'effettiva possibilità del condannato di adempiere: esiste una presunzione di solidarietà tra conviventi, che però ammette prova contraria da parte dell'obbligato.
- Spetta all'obbligato dimostrare di aver tentato di adempiere, di essere stato incolpevolmente impedito o di essere in situazione di assoluta e comprovata impossibilità reddituale; la mera eccezione formale non è sufficiente.
- Accertamenti istruttori (es. verifica patrimoniale da parte della Guardia di Finanza) e elementi già emersi in sede di merito sulla capacità lavorativa/ reddituale hanno rilevanza nel giudizio di revoca e possono giustificare la decisione se ben motivati.
- Le censure di incostituzionalità o di discriminazione richiedono prova concreta di trattamenti difformi non giustificati dalla normativa: il principio costituzionale di rieducazione non annulla gli obblighi condizionanti stabiliti dalla legge.
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