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Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 22.5.2024, n. 598, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 598 del 22 maggio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, ed era stato ordinato al Ministero di emettere la carta e accreditare gli importi spettanti, oltre agli accessori. Il giudicato riconosceva a una ricorrente 2.000 euro per quattro annualità, a una seconda 2.000 euro per quattro annualità e a una terza 2.500 euro per cinque annualità. Le ricorrenti hanno dedotto il mancato adempimento del Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l’inadempimento né fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha contestato la dedotta inottemperanza e non ha provato l’adempimento, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, rilasciando a ciascuna ricorrente la carta del docente e accreditando i rispettivi importi, con i relativi accessori. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem è il giorno dell’adempimento oppure, in mancanza, quello dell’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza della deduzione di mancato adempimento, l’Amministrazione che intenda contestarla deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione, il creditore può agire per ottenere il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’attuazione del giudicato.
  • Quando l’Amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta il dedotto inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni contenute nel titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione non soltanto il pagamento di somme, ma anche il rilascio o l’emissione dell’atto o del documento amministrativo previsto dal giudicato, fissando un termine per l’adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva, con decorrenza del relativo termine dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l’esecuzione del giudicato richieda, oltre al versamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di documenti o atti intestati al beneficiario; la penalità decorre dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessa con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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