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Ordinanza

Ordinanza n. 1842/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione d'ufficio della pratica di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito della procedura flussi, avente codice di registrazione P-NA/L/Q/2025/109828 e identificativo domanda NA5610283899, in favore del lavoratore sig. UDDIN Ala, comunicato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione con nota prot. n. 0168431 del 22.04.2026.

Giustizia amministrativa202603782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione d'ufficio della pratica per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nella procedura flussi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione d'ufficio della domanda di nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Ha lamentato, in particolare, la pretermissione delle garanzie procedimentali, prospettando inoltre l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro originariamente indicato e l'illegittimità del mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha riferito di ignorare, incolpevolmente, le ragioni dell'indisponibilità del datore di lavoro e ha allegato successive vicende lavorative con altro datore, senza tuttavia fornire adeguata prova.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti e sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare, di un apprezzabile fumus boni iuris. Le censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali sono state ritenute prima facie inammissibili, poiché il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa, pur riconoscendo che la peculiare natura e scansione dell'archiviazione avrebbero potuto rendere la questione astrattamente meritevole di considerazione. Il giudice ha inoltre rilevato che l'effettività del rapporto di lavoro originario non era stata allegata né comprovata e che le stesse deduzioni del ricorrente circa l'ignoranza delle ragioni dell'indisponibilità del datore confermavano, prima facie, l'inattendibilità del rapporto. È stato escluso, infine, il presupposto per il permesso per attesa occupazione, poiché non risultava una cessazione o interruzione successiva di un rapporto esistente, ma l'inesistenza originaria del rapporto e quindi la mancanza ab origine dei requisiti richiesti; le successive vicende lavorative con altro datore erano solo allegate e non provate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare; la domanda è stata respinta per l'assenza, allo stato della sommaria cognizione, di presupposti sufficienti per la tutela invocata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali possono essere ritenute prima facie inammissibili quando il ricorrente non alleghi né fornisca un principio di prova circa elementi concreti che avrebbero potuto condurre l'amministrazione a una decisione diversa.
  • Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nella procedura flussi, l'interessato deve allegare e, ove contestata, comprovare l'effettività del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda; la mancata prova può sostenere il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto.
  • Il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non può fondarsi, in via cautelare, sull'inesistenza originaria del rapporto dichiarato e sulla conseguente mancanza ab origine dei requisiti.
  • Le vicende lavorative successive con un diverso datore di lavoro, se meramente allegate e non comprovate, non sono sufficienti a superare il giudizio amministrativo posto a fondamento dell'archiviazione della pratica di nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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