Cassazione Civile, Ordinanza n. 08074/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un’associazione sportiva dilettantistica, poi dichiarata fallita, e al suo legale rappresentante in proprio, un maggior reddito d’impresa derivante dall’asserito svolgimento di attività commerciale e dal conseguente superamento dei limiti del regime agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici. La CTR della Liguria aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo, da un lato, che il legale rappresentante fosse legittimato ad agire in proprio senza bisogno di provare l’inerzia del curatore fallimentare e, dall’altro, che non fosse stata fornita prova dell’impiego in attività commerciali delle sponsorizzazioni raccolte, escludendo così lo "splafonamento" del limite di legge. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 43 l.fall., per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva del soggetto fallito; 2) violazione di varie norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., per erronea ripartizione dell’onere probatorio e per avere la CTR ritenuto non dimostrato dall’Ufficio lo svolgimento di attività commerciale e il venir meno dei requisiti per il regime agevolato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la conclusione della CTR sulla possibilità per il fallito di stare in giudizio nei limiti della massa, poiché il difetto di capacità è eccepibile solo dal curatore e non dalla controparte, né rilevabile d’ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che l’agevolazione fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dalla veste formale, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e dal rispetto dei requisiti sostanziali di non commercialità; tale dimostrazione incombe sul contribuente, non sull’Ufficio. La CTR aveva quindi errato nel pretendere la prova, a carico dell’Agenzia, dell’uso commerciale delle sponsorizzazioni e nel non spiegare adeguatamente perché i proventi derivassero da attività funzionale ai fini istituzionali. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 R.D. 267/1942
La perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali è relativa alla massa dei creditori; il difetto di capacità può essere eccepito solo dal curatore e non dalla controparte, né rilevato d’ufficio, salvo i casi di diritti strettamente personali o inerzia dell’amministrazione fallimentare.
artt. 42 e 44 legge fallimentare
La sentenza finale resa nel giudizio iniziato dal fallito conserva efficacia tra le parti originarie, salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene invocato come parametro del vizio processuale relativo all’omessa declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per giudicato interno è stata respinta per difetto di specificità, non essendo stati riprodotti il contenuto della sentenza di primo grado e i motivi di appello.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, pur correggendone il percorso argomentativo, perché il dispositivo risultava conforme a diritto.
art. 148 TUIR
L’accesso al regime agevolato per gli enti associativi richiede il rispetto sostanziale dei requisiti di non commercialità e delle condizioni statutarie; l’onere di provarli grava sull’ente.
art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme alle norme sul regime agevolato IVA per gli enti associativi e ai relativi requisiti sostanziali.
legge n. 398 del 1991
Il limite e le condizioni del regime agevolato non possono dirsi rispettati in base a un mero riconoscimento formale, ma occorre verificare l’effettiva natura non commerciale dell’attività svolta.
art. 9 d.P.R. n. 544 del 1999
Richiamato quale disciplina attuativa del regime agevolato degli enti sportivi dilettantistici.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova circa i presupposti del trattamento fiscale di favore e la natura non commerciale dell’attività incombe sul contribuente che ne invoca l’applicazione.
art. 2195 c.c.
Serve a distinguere le attività commerciali dalle attività che, se svolte in coerenza con i fini statutari e senza specifica organizzazione imprenditoriale, possono restare non commerciali.
art. 143 d.P.R. n. 917 del 1986
Il regime di favore per gli enti non commerciali viene meno in caso di esercizio prevalente di attività commerciale o mancanza dei requisiti di decommercializzazione.
art. 111 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come antecedente normativo dell’attuale art. 148 TUIR in tema di attività non commerciali degli enti associativi.
art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972
La gestione di attività accessorie, come un bar-ristoro, è non commerciale solo se strumentale ai fini istituzionali e svolta esclusivamente in favore degli associati.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al fallimento, il difetto di capacità processuale del fallito nelle liti patrimoniali non è rilevabile d’ufficio né eccepibile dalla controparte, ma solo dalla massa tramite il curatore; se il curatore resta inerte, il processo prosegue validamente tra le parti originarie.
- Il riconoscimento formale come associazione sportiva dilettantistica o ente non commerciale non basta, da solo, a mantenere il regime fiscale agevolato: occorre verificare l’effettivo svolgimento di attività non lucrativa e la concreta rispondenza dell’attività ai fini istituzionali.
- In materia di agevolazioni fiscali per enti associativi, l’onere di provare i presupposti sostanziali del beneficio grava sul contribuente che lo invoca, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La mancata dimostrazione dell’effettiva non commercialità dell’attività svolta comporta il disconoscimento del regime di favore, con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie.
- Il giudice di merito deve motivare in modo puntuale perché i proventi dell’ente derivino da attività strumentali ai fini istituzionali; in difetto, la decisione è censurabile per erronea applicazione delle regole sull’onere probatorio.
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