Cassazione Penale, Sentenza n. 15170/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/02/2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26/07/1975 n. 354 avverso il provvedimento del 26/05/2021 del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri compresi tra il 12/11/2014 e il 15/01/2016. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che non vi era prova di condotte delittuose successive al reato per cui espia la pena e che il giudice avrebbe malvalutato la sua posizione, in particolare l'assoluzione dal reato di associazione riconducibile al clan dei Casamonica, pur avendo il giudicante erroneamente accertato la perdurante partecipazione a quel sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancata contestazione delle specifiche ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. In particolare, il ricorso non ha efficacemente confutato le affermazioni del Tribunale relative all'emersione di attività illecite di tipo usurario (con aggravante della connessione mafiosa) nello periodo 2002-2016 e ad atti rilevanti del 21/10/2015 (art. 12-quinqies d.l. 8/8/1992 n.306). La Corte ha richiamato i criteri interpretativi dell'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario, sottolineando che la liberazione anticipata richiede condotte attive e concrete indicative di partecipazione al trattamento rieducativo e non una mera osservanza passiva delle regole. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come norma che disciplina il reclamo contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza
Regola la procedura del reclamo in materia di esecuzione penale; la Corte rileva che il ricorso doveva specificamente confrontarsi con i motivi e le contestazioni indicate nel provvedimento impugnato
art. 54 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)
Il beneficio della liberazione anticipata richiede non una condotta meramente passiva ma comportamenti concreti e partecipativi al trattamento rieducativo; il giudizio di meritevolezza si desume da fatti precisi e da una valutazione complessiva
art. 12-quinquies, d.l. 8 agosto 1992, n. 306
Norma penale richiamata in relazione ad atti contestati a Spada (risalenti al 21/10/2015); la Corte tiene conto di tali elementi probatori quando valuta la regolarità della condotta
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che contempla l'inammissibilità del ricorso per genericità; la Corte l'ha applicata perché il ricorrente non ha contestato in modo specifico le ragioni decisive del provvedimento impugnato
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non ritenuto proposto incolpevolmente; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione al criterio di valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimità della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. è necessario dimostrare una partecipazione attiva e concreta al trattamento rieducativo: la mera osservanza passiva delle regole non è sufficiente.
- Il giudizio sulla meritevolezza si fonda su fatti specifici e su una valutazione complessiva; in sede di impugnazione il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tutte le motivazioni decisive del provvedimento impugnato.
- Denunce, sanzioni disciplinari o elementi che evidenzino condotte illecite nel periodo rilevante possono precludere l'accesso al beneficio anche se esistono assoluzioni su taluni capi di imputazione, quando permangono altre evidenze di rilevanza.
- I ricorsi generici o che non confutano le affermazioni probatorie del giudice di merito rischiano l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.; è quindi essenziale allegare e indicare elementi di fatto specifici e prove contrarie.
- In caso di proposizione di ricorso inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende se non risulta che l'errore sia stato commesso senza colpa.
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