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Sentenza

Sentenza n. 4492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la mancata valutazione dell’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa aveva chiesto l’immatricolazione ad anni successivi al primo, previa valutazione del curriculum, dei crediti formativi e degli esami sostenuti. L’Università aveva acquisito l’istanza senza darle seguito, rilevando l’assenza di posti definitivamente disponibili e l’impossibilità di derogare alle modalità e ai termini propri delle procedure selettive. Il TAR aveva ordinato il riesame, ritenendo che i candidati collocati utilmente nella graduatoria nazionale per l’accesso al primo anno non avessero una posizione preferenziale rispetto agli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei e che i posti disponibili dovessero essere assegnati mediante avvisi annuali e selezione comparativa fondata sui curricula. L’Università ha appellato la sentenza deducendo l’erronea interpretazione dei punti 12 e 13 dell’allegato 2 al d.m. 583/2022. Secondo l’appellante, il punto 12 disciplina prioritariamente l’iscrizione ad anni successivi al primo dei candidati utilmente collocati nella graduatoria unica nazionale, previo riconoscimento dei crediti, delle propedeuticità e dell’effettiva disponibilità di posti; il punto 13 disciplina invece, in via residuale, i trasferimenti e passaggi di candidati esterni che non abbiano partecipato alla selezione nazionale, mediante avviso pubblico e selezione concorsuale, una volta esaurita la possibilità di scorrere la graduatoria nazionale. L’Università ha inoltre sostenuto che non potessero essere sollevate questioni di legittimità costituzionale o rinviate questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha interpretato congiuntamente i punti 12 e 13 dell’allegato 2 al d.m. 583/2022 nel senso che l’accesso ad anni successivi al primo nei corsi a numero programmato deve avvenire, in via prioritaria, mediante lo scorrimento della graduatoria unica nazionale in favore dei candidati non ancora immatricolati collocati in posizione utile, purché siano riconosciuti i crediti e le propedeuticità e vi siano posti disponibili nella coorte e nell’anno di corso interessati. Il punto 13, introdotto dalla clausola “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12”, prevede invece un canale residuale per aspiranti provenienti da altri corsi o atenei e non sottoposti alla prova nazionale: tale canale opera solo dopo l’esaurimento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale e richiede la verifica dei posti disponibili, un avviso pubblico e una selezione concorsuale. Il TAR aveva quindi errato nel ritenere attivabile la procedura del punto 13 senza il previo scorrimento della graduatoria nazionale e senza riconoscere la priorità dei candidati utilmente collocati in essa. Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per una questione di legittimità costituzionale, per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o per la rimessione all’Adunanza plenaria. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.

Norme richiamate

  • Punti 12 e 13 dell’allegato 2 al d.m. 583/2022

    Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità (...) nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti

    Il punto 12 attribuisce priorità ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale, subordinando l’iscrizione al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e alla disponibilità di posti; il relativo scorrimento opera a loro esclusivo beneficio, anche in caso di rinunce successive all’immatricolazione.

  • Punto 13 dell’allegato 2 al d.m. 583/2022

    Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12

    Il punto 13 disciplina in via residuale l’accesso di candidati esterni non sottoposti alla prova nazionale, per posti rimasti disponibili dopo lo scorrimento della graduatoria nazionale, mediante avviso pubblico e selezione degli aspiranti.

  • Legge 2 agosto 1999, n. 264

    La programmazione nazionale degli accessi giustifica il limite dei posti per ciascuna coorte e la priorità della selezione nazionale anche nell’assegnazione dei posti resisi disponibili negli anni successivi al primo.

  • Art. 3 legge 2 agosto 1999, n. 264

    I posti disponibili negli anni successivi al primo devono rimanere entro il limite dei posti stabiliti nei decreti annuali di programmazione nazionale.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea a numero programmato nazionale, i posti che si rendono disponibili negli anni successivi al primo devono essere destinati prioritariamente, previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previa verifica della disponibilità dei posti, ai candidati non ancora immatricolati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di accesso.
  • La graduatoria nazionale di accesso al primo anno conserva rilevanza anche per l’iscrizione ad anni successivi al primo: il relativo scorrimento opera a favore dei candidati utilmente collocati finché vi siano aspiranti in graduatoria interessati al posto disponibile presso l’ateneo.
  • La procedura prevista per trasferimenti e passaggi di candidati provenienti da altri corsi o atenei e non sottoposti alla selezione nazionale ha carattere residuale; essa può essere attivata solo dopo l’esaurimento dello scorrimento della graduatoria nazionale, nel rispetto dei posti programmati per la relativa coorte.
  • L’accesso residuale di candidati esterni ai posti disponibili negli anni successivi al primo richiede un avviso pubblico e una selezione concorsuale, non essendo sufficiente la mera presentazione di un’istanza individuale né la sola valutazione del curriculum al di fuori di una procedura selettiva.
  • La clausola di salvezza contenuta all’inizio della disciplina dei trasferimenti e passaggi (“fermo restando quanto previsto” dalla disciplina dello scorrimento della graduatoria nazionale) impone di coordinare le due procedure riconoscendo la prevalenza della graduatoria nazionale sul concorso residuale per candidati esterni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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