Cassazione Penale, Sentenza n. 14482/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (sentenza del 28/09/2015 divenuta irrevocabile il 27/10/2016) per il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia). Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt. 627, 630 e 631 c.p.p.) e vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), sostenendo che nuove prove, se valutate unitariamente con quelle pregresse, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione o a comunque a una diversa valutazione dei fatti. In particolare si censurava la presunta "sottovalutazione" di elementi nuovi, la loro lettura incongruente rispetto al giudizio di cognizione e la richiesta di riconsiderazione degli accertamenti di fatto relativi alla consegna e al successivo uso dell'assegno contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze di violazione di legge e prive dei presupposti i rilievi per vizio di motivazione: le critiche si limitavano a una diversa valutazione delle prove (c.d. "travisamento dei fatti" o richiesta di rivalutazione del materiale probatorio) e non hanno dimostrato una contraddittorietà logica manifesto o un travisamento delle prove tale da invalidare la motivazione. La Corte ha confermato che le nuove prove non erano idonee a modificare il giudizio già formato, richiamando fatti ritenuti probatori (gestione diretta dell'operazione commerciale da parte del Maci, presentazione della denuncia di smarrimento da parte del Cuomo; chiusura del conto prima della denuncia; rettifica della denuncia e successiva transazione con adempimento tardivo). È stato inoltre precisato che il procedimento è stato definito ai sensi dell'art. 611 c.p.p. (assenza di discussione orale) senza rilievi procedurali dal difensore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a favore dell'erario.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Norma penale che punisce il reato di calunnia. La sentenza conferma che dagli elementi istruttori e dalle valutazioni di merito è emersa la responsabilità del ricorrente per avere istigato la presentazione di una denuncia falsa al fine di ostacolare l'incasso di un assegno.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra le disposizioni del codice di procedura penale attinenti alla revisione; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per far valere tale rimedio nel caso concreto, atteso che le nuove prove non incidono sulla solidità del precedente giudizio di merito.
art. 630 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito dei motivi di impugnazione; la Corte ha valutato che non si è realizzata alcuna violazione di legge o vizio di motivazione ammissibile ai sensi di questa disposizione.
art. 631 cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale invocata dal ricorrente; la sua richiamata applicazione non è stata ritenuta fondata dalla Corte, che ha confermato la correttezza della valutazione probatoria di merito.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma che consente la definizione del procedimento senza discussione orale. La Corte ha precisato che il procedimento è stato trattato nei termini dell'art. 611 c.p.p.; il difensore non ha poi sollevato eccezioni sulle modalità procedurali e ha prodotto conclusioni scritte.
Massime di principio
- In sede di revisione o in cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle prove: occorre dimostrare vizi di legge, travisamento documentale delle prove o manifesta illogicità della motivazione che rendano invalida la decisione.
- Le critiche che consistono nella richiesta di una riconsiderazione complessiva dei fatti (c.d. "rivalutazione del materiale probatorio") sono generalmente inammissibili se non collegate a specifici vizi di diritto o a dimostrazioni di incongruenza insanabile nella motivazione.
- Nuove prove devono essere tali da poter effettivamente modificare la coerenza logica della motivazione precedente: la mera esistenza di elementi aggiuntivi non garantisce l'accoglimento della revisione se non incidono sul nucleo probatorio decisivo.
- La procedura prevista dall'art. 611 c.p.p. (definizione senza discussione orale) è valida se il difensore non solleva eccezioni e produce per iscritto le proprie conclusioni; la rinuncia alla discussione orale limita i profili procedurali suscettibili di contestazione successiva.
- Fatti come trasferimento di residenza, delega gestionale o successiva rettifica della denuncia non hanno valore automatico esimente se le prove documentali e le circostanze dimostrano la gestione diretta dell'operazione e la presenza di elementi tipici del reato contestato.
- Per ottenere l'annullamento di una decisione penale consolidata tramite ricorso straordinario occorre porre in evidenza un elemento nuovo che, oltre a essere rilevante, renda implausibile la ricostruzione fattuale già adottata dai giudici di merito.
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