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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14482/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (sentenza del 28/09/2015 divenuta irrevocabile il 27/10/2016) per il reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia). Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt. 627, 630 e 631 c.p.p.) e vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), sostenendo che nuove prove, se valutate unitariamente con quelle pregresse, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione o a comunque a una diversa valutazione dei fatti. In particolare si censurava la presunta "sottovalutazione" di elementi nuovi, la loro lettura incongruente rispetto al giudizio di cognizione e la richiesta di riconsiderazione degli accertamenti di fatto relativi alla consegna e al successivo uso dell'assegno contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze di violazione di legge e prive dei presupposti i rilievi per vizio di motivazione: le critiche si limitavano a una diversa valutazione delle prove (c.d. "travisamento dei fatti" o richiesta di rivalutazione del materiale probatorio) e non hanno dimostrato una contraddittorietà logica manifesto o un travisamento delle prove tale da invalidare la motivazione. La Corte ha confermato che le nuove prove non erano idonee a modificare il giudizio già formato, richiamando fatti ritenuti probatori (gestione diretta dell'operazione commerciale da parte del Maci, presentazione della denuncia di smarrimento da parte del Cuomo; chiusura del conto prima della denuncia; rettifica della denuncia e successiva transazione con adempimento tardivo). È stato inoltre precisato che il procedimento è stato definito ai sensi dell'art. 611 c.p.p. (assenza di discussione orale) senza rilievi procedurali dal difensore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a favore dell'erario.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma penale che punisce il reato di calunnia. La sentenza conferma che dagli elementi istruttori e dalle valutazioni di merito è emersa la responsabilità del ricorrente per avere istigato la presentazione di una denuncia falsa al fine di ostacolare l'incasso di un assegno.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra le disposizioni del codice di procedura penale attinenti alla revisione; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per far valere tale rimedio nel caso concreto, atteso che le nuove prove non incidono sulla solidità del precedente giudizio di merito.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito dei motivi di impugnazione; la Corte ha valutato che non si è realizzata alcuna violazione di legge o vizio di motivazione ammissibile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma processuale invocata dal ricorrente; la sua richiamata applicazione non è stata ritenuta fondata dalla Corte, che ha confermato la correttezza della valutazione probatoria di merito.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che consente la definizione del procedimento senza discussione orale. La Corte ha precisato che il procedimento è stato trattato nei termini dell'art. 611 c.p.p.; il difensore non ha poi sollevato eccezioni sulle modalità procedurali e ha prodotto conclusioni scritte.

Massime di principio

  • In sede di revisione o in cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle prove: occorre dimostrare vizi di legge, travisamento documentale delle prove o manifesta illogicità della motivazione che rendano invalida la decisione.
  • Le critiche che consistono nella richiesta di una riconsiderazione complessiva dei fatti (c.d. "rivalutazione del materiale probatorio") sono generalmente inammissibili se non collegate a specifici vizi di diritto o a dimostrazioni di incongruenza insanabile nella motivazione.
  • Nuove prove devono essere tali da poter effettivamente modificare la coerenza logica della motivazione precedente: la mera esistenza di elementi aggiuntivi non garantisce l'accoglimento della revisione se non incidono sul nucleo probatorio decisivo.
  • La procedura prevista dall'art. 611 c.p.p. (definizione senza discussione orale) è valida se il difensore non solleva eccezioni e produce per iscritto le proprie conclusioni; la rinuncia alla discussione orale limita i profili procedurali suscettibili di contestazione successiva.
  • Fatti come trasferimento di residenza, delega gestionale o successiva rettifica della denuncia non hanno valore automatico esimente se le prove documentali e le circostanze dimostrano la gestione diretta dell'operazione e la presenza di elementi tipici del reato contestato.
  • Per ottenere l'annullamento di una decisione penale consolidata tramite ricorso straordinario occorre porre in evidenza un elemento nuovo che, oltre a essere rilevante, renda implausibile la ricostruzione fattuale già adottata dai giudici di merito.

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