Sentenza n. 3576/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 365/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata il 19.03.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di 500 euro per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta docente. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza esecutiva non era stata notificata all'indirizzo PEC corretto del Ministero. La notificazione era stata eseguita presso indirizzi degli Uffici scolastici regionali, della Direzione regionale Lombardia e di una direzione ministeriale, mentre il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. quale domicilio digitale per le notificazioni giudiziarie l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La ricorrente sosteneva quindi l'inadempimento dell'amministrazione, ma non aveva validamente costituito il presupposto temporale per l'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 quando il giudicato concerne un'obbligazione pecuniaria, anche se l'adempimento deve avvenire mediante accredito di moneta elettronica. Prima di promuovere l'esecuzione, il creditore deve notificare il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere 120 giorni. In caso di notificazione via PEC, l'indirizzo deve essere individuato secondo i pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012. L'indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato solo quando quello dell'amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA.; nel caso concreto, il Ministero aveva già indicato in quest'ultimo Registro l'indirizzo PEC ufficiale per le notificazioni giudiziarie. Gli indirizzi degli uffici periferici o di una direzione ministeriale, nonché quello indicato in un comunicato organizzativo privo di efficacia normativa, non erano idonei a far decorrere il termine. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato poteva sostituire la notifica alla sede legale dell'amministrazione, poiché tale domicilio rileva per gli effetti processuali e non per l'adempimento sostanziale previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo validamente iniziato il decorso del termine di 120 giorni, l'azione di ottemperanza è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice dell'esecuzione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attuazione del giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria; la sua decorrenza presuppone la valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Per le notificazioni giudiziarie alle pubbliche amministrazioni occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo in via residuale, quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012 e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante accredito di moneta elettronica.
- Per far decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione debitrice presso il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA., quando tale indirizzo sia ivi presente.
- Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione solo in via residuale, quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; un indirizzo organizzativo contenuto in un comunicato ministeriale non può sostituire il domicilio digitale ufficiale previsto dalla legge.
- La notificazione del titolo esecutivo presso uffici periferici o articolazioni interne diversi dall'amministrazione centrale condannata non fa decorrere il termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996, se tali indirizzi non individuano la sede legale dell'ente debitore.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, funzionale alla rappresentanza e difesa processuale dell'amministrazione, non sostituisce la notificazione alla sede legale dell'amministrazione richiesta per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
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