Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di classamento e di attribuzione della rendita catastale, formato all'esito di procedura DOCFA, relativo a immobili situati in Taormina. Le contribuenti avevano già proposto appello avverso la decisione di primo grado, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva rigettato l'appello limitatamente al capo sulle spese. Con il ricorso per cassazione le proprietarie hanno impugnato la sentenza della CTR; tuttavia, dagli atti richiamati nella decisione emerge che non hanno depositato in Cancelleria il ricorso notificato alla controparte, pur essendosi la controparte costituita con controricorso. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del ricorso notificato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria della Corte, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha conseguentemente condannato le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 1.900,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione notificato presso la Cancelleria della Corte entro il termine stabilito determina l'improcedibilità del ricorso, anche se la parte intimata si è costituita e non ha contestato la ritualità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di improcedibilità del ricorso rientra tra i provvedimenti che impongono l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso notificato è un adempimento processuale essenziale: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche in presenza di costituzione del controricorrente.
  • La mancata eccezione della parte resistente sulla ritualità dell'impugnazione non sana l'omesso deposito del ricorso notificato, né impedisce alla Corte di dichiarare l'improcedibilità.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e può fondare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.