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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09591/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione allo stato passivo di un ex dipendente, per un credito complessivo derivante da un "premio di collaborazione" e, in origine, anche da T.f.r., nei confronti dell’amministrazione straordinaria della società datrice. Il Tribunale di Milano aveva ammesso il credito per premio di collaborazione, ritenendo che la previsione del contratto individuale di lavoro, che attribuiva tale emolumento in modo incondizionato come componente accessoria della retribuzione, non potesse essere derogata in peius dagli accordi sindacali aziendali successivi del 2013 e del 2018, che subordinavano invece l’erogazione al raggiungimento del risultato ordinario di bilancio. Il Tribunale aveva inoltre escluso la prescrizione del credito, ritenendo che, venuto meno il regime di stabilità del rapporto a seguito della l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi decorresse dalla cessazione del rapporto. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i lavoratori avrebbero aderito per fatti concludenti alla modifica dei presupposti del premio tramite gli accordi collettivi e che il premio non rientrava nella nozione di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.; secondo, violazione dell’art. 2948, n. 5 c.c., contestando la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto e il richiamo al venir meno della stabilità del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una contestazione sulla valutazione giuridica degli effetti dell’asserita adesione dei lavoratori a una disciplina collettiva successiva. Ha ribadito che, nel rapporto tra contratti collettivi succedutisi nel tempo, le modifiche in peius sono ammissibili nei limiti dei diritti quesiti, mentre l’art. 2077 c.c. tutela il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non consentendo di conservare come definitivamente acquisito un trattamento derivante da una disciplina collettiva non più vigente; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto insindacabile la soluzione adottata dal giudice di merito sulla natura del premio e sulla sua sottrazione alla modifica invocata dalla società. È stato parimenti respinto il secondo motivo: la Corte ha affermato che, per i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come ridefinito dalle riforme del 2012 e del 2015, non è assistito da un regime di stabilità in grado di incidere sulla decorrenza della prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    credito complessivo a titolo di premio di collaborazione

    richiamato dal giudice di merito per la collocazione privilegiata del credito ammesso allo stato passivo

  • art. 2077 c.c.

    opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale; non impedisce la successione di discipline collettive né consente di conservare come diritto quesito un trattamento derivante da contratto collettivo non più vigente, ma tutela il lavoratore rispetto a condizioni individuali meno favorevoli

  • art. 2113 c.c.

    riconosce tutela ai diritti indisponibili del lavoratore e alla necessità di impugnazione delle rinunce e transazioni nei limiti di legge

  • art. 2948, n. 5 c.c.

    richiamato per la prescrizione dei crediti periodici di lavoro; la decorrenza è stata valutata in relazione alla cessazione del rapporto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per dedurre omesso esame e violazione nella valutazione della condotta dei lavoratori

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e degli effetti degli accordi collettivi

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il premio non rientrasse nella giusta retribuzione

  • art. 18 L. 300/1970

    considerato nel quadro delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012, rilevanti per la stabilità del rapporto e la decorrenza della prescrizione

  • L. n. 92/2012

    le modifiche al regime dei licenziamenti sono valorizzate per escludere la stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della prescrizione

  • d.lgs. n. 23/2015

    richiamato, insieme alla l. n. 92/2012, per affermare la nuova configurazione del rapporto a tempo indeterminato privo di stabilità

  • art. 2935 c.c.

    insieme all’art. 2948 c.c. è richiamato per la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione

  • art. 2043 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione

Massime di principio

  • Nel conflitto tra disciplina individuale e successivi accordi collettivi, il divieto di deroga in peius dell’art. 2077 c.c. opera sul rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, mentre la successione di contratti collettivi consente modifiche anche sfavorevoli, salvo il limite dei diritti quesiti.
  • Non integra omesso esame di un fatto decisivo la critica rivolta alla valutazione giuridica degli effetti di una condotta o di una supposta adesione a un accordo collettivo, quando la censura investe in realtà la qualificazione giuridica del rapporto e non un fatto storico specifico.
  • I crediti retributivi non prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorrono, quanto alla prescrizione, dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto a tempo indeterminato, dopo le riforme del 2012 e del 2015, non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
  • La tutela dell’irriducibilità della retribuzione e dei diritti del lavoratore va coordinata con i limiti posti dalla disciplina legale e con la disciplina delle rinunce e transazioni, ma non consente di trasformare in diritto quesito un trattamento derivante da una fonte collettiva non più vigente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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