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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23209 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava sanzioni doganali applicate per l'importazione di capi di maglieria dichiarati di origine preferenziale giamaicana, sulla base di certificati EUR 1 rivelatisi falsi o inesatti. L'autorità doganale aveva accertato che i prodotti erano in realtà di origine cinese e non beneficiavano quindi dell'esenzione dai dazi. Beta-Trans contestava la propria responsabilità, invocando la buona fede, l'affidamento sulle dichiarazioni dell'esportatore e l'attività del terzo incaricato, nonché chiedendo di beneficiare del giudicato favorevole formatosi nel parallelo giudizio promosso dalla coobbligata CK Jeanswear Europe S.r.l.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo il rifiuto del giudice del rinvio di esaminare la richiesta di estensione del giudicato esterno. La sentenza favorevole alla coobbligata, riguardante il medesimo atto sanzionatorio e la medesima obbligazione tributaria, poteva essere fatta valere da Beta-Trans ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. Il secondo motivo è stato invece rigettato: in materia di sanzioni doganali, una volta provata la dichiarazione inesatta, grava sul contribuente dimostrare l'assenza di colpa mediante la prova di un fatto imprevedibile e inevitabile, di caso fortuito, forza maggiore o fatto determinante del terzo. La mera buona fede o il ricorso a un professionista non sono sufficienti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario limitatamente al provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. (XXXXX). Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.

    Il giudicato favorevole ottenuto da uno dei coobbligati solidali può essere fatto valere anche da un altro coobbligato, quando riguarda la medesima obbligazione e lo stesso atto impositivo o sanzionatorio, purché quest'ultimo non abbia già subito una decisione definitiva sfavorevole.

  • Art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.)

    Sanziona le dichiarazioni relative alla qualità, quantità e valore delle merci destinate all'importazione definitiva non corrispondenti all'accertamento degli uffici finanziari.

    La nozione di qualità della merce comprende anche l'origine o provenienza dichiarata, poiché tali elementi identificano e distinguono il prodotto. Una dichiarazione inesatta sull'origine può quindi integrare l'illecito doganale.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    Per applicare la sanzione è sufficiente la colpa, anche nella forma della negligenza. Una volta dimostrata la violazione materiale, il contribuente deve provare di aver agito senza colpa.

  • Art. 3 della legge n. 689 del 1981

    Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    La norma opera nel senso di porre sul trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di colpa dopo che l'autorità abbia provato la condotta tipica.

  • Art. 384 del codice di procedura civile

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e riesaminare la causa nei limiti stabiliti dalla sentenza rescindente.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Nel caso concreto, tuttavia, non è stata riconosciuta un'omessa pronuncia, perché il giudice aveva espressamente dichiarato irricevibile la richiesta di estensione del giudicato.

  • Art. 111, comma 6, della Costituzione e art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile

    La decisione deve contenere una motivazione non apparente. La motivazione è nulla solo quando sia totalmente mancante, incomprensibile o affetta da contraddizioni insanabili; non è sufficiente lamentare una semplice insufficienza motivazionale.

Massime di principio

  • In presenza di coobbligati solidali, un giudicato favorevole ottenuto da uno di essi può estendersi agli altri se riguarda lo stesso atto e la stessa obbligazione, purché il coobbligato interessato lo invochi tempestivamente nel processo ancora pendente e non abbia già una sentenza definitiva sfavorevole.
  • Nelle sanzioni doganali, l'origine dichiarata della merce rientra nella qualità del prodotto; una falsa o inesatta indicazione dell'origine può quindi determinare la responsabilità sanzionatoria.
  • La buona fede dell'importatore o dello spedizioniere, così come il semplice affidamento su un esportatore o su un professionista incaricato, non esclude automaticamente la colpa.
  • Per evitare la sanzione, il soggetto deve dimostrare di aver adottato tutte le verifiche e cautele ragionevolmente necessarie oppure che la violazione dipenda da un fatto imprevedibile e inevitabile, qualificabile come caso fortuito, forza maggiore o fatto determinante del terzo.
  • Una volta provata dall'amministrazione la dichiarazione doganale inesatta, l'onere di provare l'assenza di colpa ricade sul contribuente o sul soggetto sanzionato.
  • Il giudice del rinvio deve rispettare il principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma conserva il potere di rivalutare le prove già acquisite secondo i criteri indicati dalla sentenza di annullamento.

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