Ordinanza n. 14662/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento previa sospensiva degli effetti del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a Riad e datato 7.6.2026, prot. n-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Riad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il diniego del visto per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, consistente nell'inidoneità della procura alle liti rilasciata all'estero. In particolare, la procura non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né risulta munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero, in alternativa, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il giudice ha inoltre considerato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e tale limite non è superabile mediante collegamenti video a distanza.
La decisione
Il TAR, senza decidere allo stato sulla domanda di annullamento o sulla sospensione cautelare, ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti idonea a essere fatta valere in Italia. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tale questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. La decisione interlocutoria si fonda sui principi enunciati dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sollecitare il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso
Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione decisiva non previamente discussa, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie.
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
Richiamato quale fondamento della necessità di legalizzare la procura rilasciata all'estero, salvo l'applicazione della disciplina dell'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 71/2011
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
Richiamato, insieme all'art. 33 d.P.R. n. 445/2000, per la legalizzazione della procura estera ai fini della sua utilizzabilità in Italia.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli atti provenienti da uno Stato aderente, l'apposizione dell'apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.
legge n. 1253/1966
ratificata e resa esecutiva in Italia
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille.
art. 182, comma 2, c.p.c.
non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria, non consente di applicare automaticamente al processo amministrativo un meccanismo generale di regolarizzazione della procura priva dei requisiti di legge.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, neppure mediante collegamenti video a distanza.
- Per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, la procura estera deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se l'atto proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita dell'apostille.
- Secondo l'Adunanza Plenaria, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo; pertanto, il ricorso instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile inammissibilità per irregolarità della procura non previamente discussa, deve provocare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire la controversia.
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