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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19082/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carista impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con tasso alcolemico 2,32 g/l e 2,30 g/l. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta invalidità dell'omologazione dell'etilometro Dräger 7110 MKIII (voltura/irregolarità dell'omologazione); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della durata della sospensione della patente, contestando il raddoppio della sanzione quando il veicolo appartiene a terzi e prospettando questione di legittimità costituzionale; (3) censura per il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prova dell'irregolare omologazione dell'apparecchio; (4) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi 1 e 3: manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse fornito alcuna prova che la voltura o il codice di omologazione indicato rendessero l'apparecchio non omologato, rilevando che il CSRPAD aveva attribuito il codice OM00308Bet e che sentenze di merito in altri casi non sostituiscono la prova documentale necessaria. La Corte ha inoltre sottolineato che la contestazione dell'accertamento strumentale richiede elementi idonei a far dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio, non una mera richiesta di acquisizione di dati amministrativi. Motivo 2: infondato; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sul raddoppio della sospensione, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità del legislatore sulle politiche sanzionatorie e motivando la ragionevolezza dell'aumento quando il veicolo appartiene a terzi. Motivo 4: inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione dei giudici di merito; il rigetto della sostituzione della pena è congruamente motivato con riferimento alle modalità del fatto, ai precedenti penali e alla mancata prospettazione di ravvedimento. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; implicita conferma della condanna di merito e delle sanzioni accessorie applicate.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso ha retto la condanna per tassi alcolemici molto elevati e disciplina anche le sanzioni accessorie (sospensione patente), comprensive dell'incremento quando il veicolo appartiene a terzi.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 192

    Prevede vincoli sull'omologazione dei prototipi e la non trasferibilità dell'omologazione a soggetti diversi; la Corte ha precisato che l'asserita voltura dell'omologazione richiede prova documentale e non può essere dedotta solo da differenze formali nei codici.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379

    Stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di verifica per gli apparecchi etilometrici; la Corte ha ritenuto che il rispetto di tali prescrizioni possa essere contestato dall'imputato, ma la mera richiesta di dati amministrativi non sostituisce la prova di un malfunzionamento o invalidità dell'accertamento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Dispositivo richiamato nella censura relativa alla sostituzione della pena; la Corte ha rilevato che la doglianza è generica e non contrasta con la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma che regola la possibilità di applicare pene sostitutive alle pene detentive; il giudice valuta i criteri indicati dall'art. 133 c.p.; nel caso la Corte ha ritenuto motivato il diniego per recidiva e gravita' della condotta.

  • art. 133 codice penale

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'eventuale applicazione di pene sostitutive; la Corte ha richiamato la necessità di valutare modalità del fatto, precedenti e segni di ravvedimento.

Massime di principio

  • La contestazione della validità di un'omologazione di apparecchiatura tecnica richiede prove documentali e tecniche specifiche: non bastano decisioni di merito in altri procedimenti o la sola differenza di sigla nel libretto metrologico.
  • Per mettere in dubbio la rilevanza probatoria di un accertamento strumentale è necessario dimostrare elementi che inducano a ritenere il malfunzionamento o l'irregolarità procedurale; la mera richiesta di acquisizione di documentazione amministrativa non è sufficiente.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale; il giudice d'appello la concede solo se non può decidere sulla base degli atti e la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
  • Le censure di illegittimità costituzionale di misure sanzionatorie devono superare l'ampia discrezionalità legislativa: il raddoppio della sospensione della patente quando il veicolo appartiene a terzi è ritenuto razionalmente giustificabile dai giudici.
  • La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria dipende dalla concreta valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; recidiva, gravita' del fatto e assenza di segni di ravvedimento rendono improbabile l'accoglimento della richiesta.

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