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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15438/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., recependo un accordo tra le parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la sanzione irrogata e che non avesse escluso la recidiva ritenuta in sentenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che, essendo intervenuto il concordato sulla pena in appello, tali doglianze sono coperte dalla rinuncia implicita connessa all'accordo, e risultano quindi non deducibili nel successivo giudizio di legittimità, salvo il caso di pena illegale, vizi nella formazione del consenso, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che, in presenza di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., le censure relative alla motivazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva fossero precluse perché attinenti a questioni alle quali la parte aveva rinunciato con l'accordo. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il raggiungimento dell'accordo sulla pena in appello comporta rinuncia alle doglianze relative ai motivi oggetto di accordo e a quelle sulla quantificazione della pena concordata, con effetti preclusivi anche in cassazione, salvo eccezioni limitate.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. deve essere adottata senza formalità, secondo l'apposito modello procedimentale previsto dalla norma.

  • art. 599, comma 4, c.p.p. (abrogato)

    Richiamato come precedente orientamento giurisprudenziale applicabile in via analogica al concordato in appello introdotto dall'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che investano questioni espressamente o implicitamente rimesse all'accordo delle parti in sede di concordato in appello sulla pena.
  • L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. determina una preclusione processuale estesa anche al ricorso per cassazione, analogamente a quanto accade in caso di rinuncia all'impugnazione, con la sola eccezione della pena illegale e dei vizi che incidono sulla validità del consenso o sulla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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