Ordinanza n. 4139/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2024/2025 del 23/10/2024; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione di ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- NELLA QUALITÀ DI GENITORE DEL MINORE il 6\2\2025: previa concessione di adeguate misure cautelari: della nota prot. n. 1031/5.10 del 20/01/2025, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2024-2025 VERIFICA PEI; nonché per ala correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 1292/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva definito il giudizio sul Piano Educativo Individualizzato e recava un errore materiale nella data di decorrenza del danno risarcibile
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1292/2026. La sentenza aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento relativa al Piano Educativo Individualizzato dell'anno scolastico 2024/2025 e aveva accolto la domanda risarcitoria, individuando tuttavia il dies a quo del danno nel 15 settembre 2025, indicato erroneamente come data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025. Poiché la stessa sentenza precisava che l'anno scolastico oggetto della controversia era il 2024/2025 ed era già decorso alla data della decisione, i ricorrenti hanno evidenziato l'incongruenza e chiesto la rettifica della data.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., nella motivazione della sentenza n. 1292/2026. Ha stabilito che le due occorrenze della locuzione "15 settembre 2025", presenti al sesto e al diciassettesimo rigo della motivazione, devono essere sostituite con "12 settembre 2024", data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025. Ha disposto le annotazioni di segreteria previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e l'oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; il TAR lo ha applicato per rettificare la data erroneamente indicata nella motivazione della precedente sentenza.
art. 86, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede le annotazioni di segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione ai dati relativi allo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. ricorre quando il provvedimento contiene un'incongruenza oggettiva e riconoscibile tra la decisione e un dato erroneamente riportato, senza necessità di modificare il percorso logico-giuridico o il contenuto sostanziale della pronuncia.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare una data contenuta nella motivazione quando il dato corretto risulta univocamente dagli stessi elementi della sentenza e la rettifica si limita a rendere coerente il testo con l'oggetto della controversia e con la decisione assunta.
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