Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35014/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'IVA 2005. I giudici di merito avevano ritenuto regolari sia la notifica della cartella sia quella del prodromico avviso di accertamento, effettuata a mezzo posta presso la sede sociale e consegnata a persona qualificatasi come addetta al ritiro e moglie del legale rappresentante. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione sostenendo che l'atto fosse stato consegnato a soggetto non legittimato, che la persona indicata non fosse moglie del legale rappresentante, che non vi fosse convivenza, che l'indirizzo fosse diverso e che mancasse la raccomandata informativa. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda di compensazione di un credito IVA 2004 pari a euro 36.734,00, asseritamente non considerato nel conteggio dell'imposta recuperata.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo di autosufficienza, non essendo stati trascritti nel ricorso i contenuti delle relate di notifica, e comunque ha ribadito che la notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo posta segue le regole del servizio postale ordinario, senza necessità di relata o raccomandata informativa, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Il primo motivo è stato inoltre ritenuto incompatibile con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla regolarità della notifica. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato perché non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti un rigetto implicito; inoltre, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione tempestiva, non possono essere dedotte nel giudizio contro la cartella questioni attinenti al merito della ripresa. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione, invocata dalla ricorrente per contestare la validità della consegna dell'atto

  • art. 7 L. n. 890/1982

    invocato dalla ricorrente; la Corte precisa però che, nella notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, non si applicano le formalità proprie della legge n. 890/1982 relative alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando vi sia rigetto implicito

  • art. 1335 c.c.

    la presunzione di conoscenza opera per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo provando l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione

  • art. 14 L. n. 890/1982

    per la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile, consentendo l'applicazione di istituti processuali alla cartella di pagamento

  • art. 19 D.P.R. n. 546/1992

    richiamato per il principio secondo cui l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo è possibile solo in caso di mancata o invalida notifica dell'avviso di accertamento

  • art. 16, comma 3, D.P.R. n. 636/1972

    richiamato in chiave storica come precedente disciplina sulla impugnabilità della cartella in caso di omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese, con aumento del compenso

Massime di principio

  • Nel processo tributario la censura contro la cartella fondata sull'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento non consente alla Corte di cassazione un riesame diretto degli atti, perché la verifica della regolarità della notificazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Quando l'atto impositivo è notificato direttamente a mezzo posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le formalità previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario; non è quindi necessaria una relata specifica o l'annotazione della persona consegnataria, né l'invio della raccomandata informativa, essendo sufficiente l'arrivo dell'atto al domicilio del destinatario.
  • La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. opera per il solo fatto che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario e può essere superata solo dalla prova, a carico del destinatario, dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita di rigetto sul punto controverso, anche se non vi sia una risposta espressa e separata su ogni singola domanda.
  • Se l'atto impositivo non è stato tempestivamente impugnato ed è divenuto definitivo, nel giudizio contro la cartella non possono essere rimesse in discussione questioni attinenti al merito della pretesa tributaria.
  • La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, resta soggetta agli istituti processuali richiamati dalla disciplina tributaria in tema di notificazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.