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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28322/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di ratei non versati a seguito di una rateizzazione chiesta dal contribuente, relativa all'IRPEF 2008. La cartella indicava correttamente l'importo residuo dovuto, ma in parte motiva conteneva un errore materiale nell'abbinamento delle rate: per refuso alcune rate versate erano state imputate al quadro RT anziché al quadro RM. Il contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo rilevante tale errore di motivazione; l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 7 e 8 della L. 212/2000 e dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo che l'errore fosse marginale, riconoscibile e comunque non idoneo a inficiare la comprensibilità della pretesa fiscale, già nota al contribuente per effetto della propria dichiarazione e del mancato pagamento delle rate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'errore materiale contenuto nella cartella, relativo all'erroneo richiamo del quadro fiscale cui erano imputate alcune rate, non integrasse un vizio di motivazione dell'atto né rendesse incomprensibile la pretesa, poiché la cartella era comunque fondata sui dati dichiarati dal contribuente e sul residuo non contestato dovuto a seguito della rateizzazione. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato come parametro di motivazione degli atti tributari, ma la Corte esclude che il refuso nella cartella integri una violazione idonea a invalidare l'atto quando la pretesa sia già comprensibile dal contribuente.

  • art. 8 L. 212/2000

    È invocato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la motivazione della cartella resti sufficiente nonostante l'errore materiale.

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    La Corte lo richiama per qualificare la cartella come atto emesso in sede di liquidazione automatizzata, fondato sui dati dichiarativi del contribuente e sul mancato versamento delle rate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È indicato come norma del rito camerale non partecipato seguito nella trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la cartella di pagamento emessa sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella dichiarazione e della liquidazione automatizzata può ritenersi sufficientemente motivata anche mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima.
  • Un errore materiale o un refuso nell'indicazione del quadro o dell'imposta cui sono riferite alcune rate non determina, di per sé, nullità o illegittimità della cartella se il contribuente è comunque in grado di comprendere l'origine e la ragione della pretesa fiscale e l'importo residuo dovuto non è contestato.
  • La motivazione dell'atto tributario va apprezzata in relazione alla concreta comprensibilità della pretesa; non è decisivo un errore redazionale marginale quando il destinatario sia già a conoscenza dei presupposti di fatto dell'obbligazione tributaria.
  • Quando la cartella concerne il recupero di rate non pagate a seguito di rateizzazione richiesta dal contribuente, la contestazione della sola inesattezza formale dell'abbinamento delle rate non è sufficiente a scardinare la pretesa se l'inadempimento rateale è comunque riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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