Cassazione Civile, Ordinanza n. 03024/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non doveva provvedersi sulle spese, essendo intervenuta l'accettazione del controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da più soggetti avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone indicata in epigrafe. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dagli interessati e accettato dal controricorrente. La Corte ha quindi verificato la rinuncia e la sua accettazione, rilevando che, per effetto di tale adesione, non occorreva provvedere sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue e non si provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia è accettata dal controricorrente, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- L'estinzione per rinuncia esclude ogni pronuncia sul merito del ricorso.
Come è indicizzato
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