Sentenza del 10/04/2019 n. 10004 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI 2008. Secondo il Comune, la contribuente non avrebbe potuto contestare, nel giudizio relativo all'ICI, la categoria catastale e la rendita dell'immobile, poiché tali questioni avrebbero dovuto essere trattate esclusivamente nel giudizio contro l'Agenzia del territorio. Il Comune sosteneva inoltre che la base imponibile dovesse essere calcolata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che il giudicato formatosi nel giudizio catastale non fosse opponibile al Comune, estraneo a quel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato che, per determinare l'ICI, occorreva applicare la classificazione catastale definitivamente stabilita nel giudizio contro l'Agenzia del territorio, cioè la categoria E/3. La sentenza catastale definitiva produce effetti retroattivi dal momento della domanda e costituisce l'unico dato valido per determinare la base imponibile, anche nel rapporto tra contribuente e Comune. Poiché gli immobili appartenenti alla categoria E/3 sono esenti da ICI ai sensi della L. n. 504/1992, art. 7, l'imposta richiesta e le relative sanzioni non erano dovute. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 53
Il Comune li invocava sostenendo che l'avviso ICI potesse essere contestato solo per vizi propri e non per questioni riguardanti classamento e rendita. La Corte ha respinto tale impostazione, riconoscendo il collegamento pregiudiziale tra giudizio catastale e giudizio sull'imposta.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 2
Per gli immobili iscritti in catasto, la base imponibile ICI dipende dalla rendita catastale. Quando la rendita viene definitivamente modificata dal giudice, la rendita così determinata diventa il dato valido ai fini fiscali con effetto retroattivo.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7
Prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili classificati in categoria catastale E/3, relativa a costruzioni e fabbricati destinati a speciali esigenze pubbliche. La diga, definitivamente classificata E/3, è stata quindi considerata esente.
Art. 295 c.p.c.
La controversia sull'ICI deve essere sospesa quando la determinazione della rendita catastale costituisce una questione pregiudiziale da definire con efficacia di giudicato in un altro processo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando la rendita o la categoria catastale sono oggetto di un giudizio autonomo, la decisione su tale classamento è pregiudiziale rispetto alla liquidazione dell'imposta comunale; il giudizio tributario sull'imposta può quindi dover essere sospeso fino alla definizione del giudizio catastale.
- Una sentenza definitiva che modifica la rendita catastale può incidere retroattivamente sull'imposta dovuta per il periodo interessato, anche se il Comune non era parte del giudizio contro l'Agenzia del territorio.
- Nel giudizio sull'imposta, il contribuente può far valere gli effetti della classificazione catastale definitivamente accertata, anche se l'avviso originario era stato calcolato sulla base della precedente rendita.
- Se la nuova categoria catastale comporta l'esenzione dall'imposta, l'avviso deve essere annullato per l'intero importo e non sono dovute le sanzioni collegate al tributo.
- L'esenzione deve essere verificata in relazione alla categoria catastale definitivamente riconosciuta e alla normativa vigente per il tributo e per l'anno d'imposta considerato.
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