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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22901/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 12/02/2021 della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado (11/07/2019) a pena di anni 2, mesi 10 di reclusione e euro 800 di multa per rapina impropria pluriaggravata e lesioni personali. I motivi di ricorso sono tre: (1) violazione dell'art. 63 c.p.p. e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Calabro Domenico, in quanto, secondo la difesa, egli sarebbe stato, al momento della escussione, indagato per favoreggiamento e dunque i suoi atti sarebbero utilizzabili solo in presenza delle cautele previste dall'art. 63 c.p.p.; il mancato rispetto di tale norma, secondo la difesa, avrebbe dovuto portare alla esclusione di tali dichiarazioni e quindi alla riqualificazione del fatto in semplice furto (art. 624 c.p.); (2) censura sulla valutazione probatoria e sulla ricostruzione dei fatti (art. 624 e 628 c.p.): il ricorrente contesta l'attendibilità delle dichiarazioni di Calabro Domenico, l'interpretazione delle immagini video, la compatibilità delle lesioni con un investimento e la dedotta illogicità della motivazione che avrebbe omesso di considerare spiegazioni alternative; (3) errata applicazione dell'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (aggravante «più persone riunite»), sostenendo che la circostanza aggravante richieda la percezione da parte della vittima della presenza simultanea di più soggetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: il ricorso era in larga parte aspecifico e si limitava a riprodurre i motivi di appello senza un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, il che determina inammissibilità ex art. 591 c.p.p. Inoltre la decisione di merito costituisce una "doppia conforme" (prima e secondo grado) e la valutazione del giudice di merito sulle emergenze probatorie non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. In particolare, la Corte ha ritenuto legittima e non erronea la valutazione secondo la quale Calabro Domenico, al momento della sua escussione, non era oggettivamente indagato per favoreggiamento e pertanto le sue dichiarazioni erano utilizzabili erga alios; ha escluso la possibilità di entrare in una rivalutazione dei fatti (travisamento) basata su alternative interpretative dei filmati e delle lesioni; ha condiviso l'orientamento secondo cui l'aggravante delle "più persone riunite" è di natura oggettiva e non richiede la percezione da parte della vittima. Per effetto dell'inammissibilità, rimangono confermate le condanne di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso (con conseguente aggravio sanzionatorio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    L'obbligo di cautela e le limitazioni sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sia indagato in reato connesso insorgono solo quando sussistano, "ictu oculi", elementi precisi di reità al momento della escussione; la verifica è sostanziale e dipende dalla situazione oggettiva nel momento della dichiarazione.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma che prevede avvisi all'indagato; la Corte ha ritenuto non applicabile la relativa censura perché non sussisteva lo statuto di indagato al momento della escussione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; la difesa sosteneva la necessarietà di una riqualificazione del fatto in furto se fossero state escluse le dichiarazioni decisive; la Corte ha ritenuto però sufficienti le altre prove (video, accertamenti, lesioni) a sostenere la rapina impropria.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte ha confermato che la rapina impropria si realizza anche quando la condotta (es. manovra del veicolo) ostacoli la libertà di locomozione e consenta la fuga degli autori, e ha applicato l'aggravante di cui al comma 3, n. 1 per "più persone riunite".

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio sulla necessità di specificità dei motivi di cassazione: il ricorso che si limita a riprodurre il motivo di appello o che non confronta puntualmente le argomentazioni del giudice di merito è inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e nell'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti, essendo il controllo circoscritto a vizi di motivazione, contraddittorietà o illogicità manifesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma e ha rilevato profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione impugnata; la mera ripetizione dei motivi di appello o l'assenza di confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito comportano l'inammissibilità.
  • Le dichiarazioni rese da terzi possono essere utilizzate erga alios anche se successivamente la stessa persona viene iscritta nel registro degli indagati, a condizione che al momento della dichiarazione non emergessero, oggettivamente, "ictu oculi" elementi precisi di reità che facessero assumere allo stesso lo status di indagato.
  • La Corte di Cassazione non riesamina autonomamente la valutazione di fatto e l'attendibilità delle prove; può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è viziata da manifesta illogicità, contraddizione o travisamento processuale.
  • L'aggravante per la presenza di più persone (art. 628, comma 3, n. 1) è di natura oggettiva: rileva la compresenza simultanea di più autori nel luogo e nel momento della violenza/minaccia, non la percezione soggettiva della vittima.
  • Nel caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello), diventa più difficile per la Cassazione ritenere sussistenti vizi tali da giustificare annullamento senza rinvio, salvo palese illogicità o violazioni di diritto evidenti.

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