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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16060/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Si censura la carenza di elementi per affermare gli elementi oggettivo e soggettivo del reato e la finalità di profitto, l'eccessivo affidamento su una intercettazione isolata, l'assenza di chiara minaccia o violenza, la mancata considerazione della prova di pagamento delle forniture e l'asserita genericità e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e basati su una visione parcellizzata dei fatti, mentre il Tribunale del riesame aveva fondato la decisione su un quadro indiziario plurimo (più episodi di richieste di forniture), dichiarazioni di responsabili e titolari della ditta e riferimenti ai rapporti con esponenti della criminalità locale. Inoltre la Corte ha richiamato l'operatività della presunzione relativa di pericolo prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., non superata dal ricorrente. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La norma sull'estorsione è stata richiamata quale oggetto della contestazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi vada compiuta sul complesso degli episodi e delle dichiarazioni acquisite, non su una singola intercettazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per la presunzione relativa di pericolosità sociale che giustifica misure cautelari; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha allegato dati specifici idonei a superare tale presunzione

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio di riferimento nella valutazione della responsabilità per atti processuali che determinano inammissibilità, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando si impugna una misura cautelare basata su più episodi, il ricorso non può limitarsi a contestare un singolo episodio: la valutazione deve considerare il quadro indiziario nella sua complessità
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e non generiche: va indicato chiaramente quale errore di diritto o di fatto si contesta e con quali elementi si intende confutarlo
  • La presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3, c.p.p.) richiede che chi la contesta fornisca dati concreti e documentati per superarla; mere affermazioni non sono sufficienti
  • Se si sostiene l'avvenuto pagamento o l'assenza di profitto, è fondamentale produrre prove documentali e farle emergere nel giudizio di merito per poterle efficacemente esibire anche in sede di impugnazione
  • Nel valutare condotte che si inseriscono in contesti di vincoli con esponenti criminali, il giudice può fondare la valutazione sulle prassi e sul contesto locale; le deduzioni difensive devono affrontare espressamente tali elementi contestuali

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