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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-614/23

Judgment of the General Court (First Chamber) of 13 November 2024. — Praha Alfa-Med s. r. o. v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing apparatus and installations for medical or laboratory diagnosis – Prior design – Obligation to state reasons – No individual character – No different overall impression – Informed user – Degree of freedom of the designer – Articles 4 to 6, Article 25(1)(b) and Article 62 of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-614/23

Giurisprudenza europea62023TJ0614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Praha Alfa-Med avverso la decisione EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno comunitario relativo ad apparecchi per diagnosi medica o di laboratorio. La Corte conferma sia la sufficienza della motivazione sia l’assenza di carattere individuale del disegno contestato rispetto al disegno anteriore invocato. Le differenze evidenziate dalla ricorrente sono ritenute insufficienti a incidere sull’impressione generale prodotta sull’informato utilizzatore.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per difetto di carattere individuale in materia di apparecchi e installazioni per diagnosi medica o di laboratorio, con contestazione dell’adeguatezza della motivazione e della valutazione del confronto tra disegni

La questione giuridica

Se la decisione della commissione di ricorso fosse sufficientemente motivata quanto alla valutazione della rappresentazione del disegno anteriore e, nel merito, se la commissione avesse correttamente applicato gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento n. 6/2002 nel ritenere che il disegno contestato mancasse di carattere individuale per l’informato utilizzatore, tenuto conto del grado di libertà del designer e del confronto dell’impressione generale prodotta dai due disegni

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che la commissione di ricorso ha adempiuto l’obbligo di motivazione quando ha esposto in modo chiaro e sufficiente perché le prove fotografiche prodotte non infirmavano la rappresentazione grafica del disegno anteriore e perché la presunta separabilità dei componenti non incideva sull’impressione globale. Nel merito, conferma che, ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il carattere individuale si valuta dal punto di vista dell’informato utilizzatore, tenendo conto della libertà del designer, e che differenze limitate nei pannelli di controllo e in taluni dettagli costruttivi non bastano, nel caso di specie, a generare un’impressione generale diversa; pertanto il disegno contestato è validamente dichiarato nullo per difetto di carattere individuale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario per difetto di carattere individuale

Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, esamina un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di disegni e modelli comunitari registrati. La controversia riguarda un disegno relativo ad "apparecchi e installazioni per diagnosi medica o di laboratorio" e la sua validità alla luce di un disegno anteriore invocato nel procedimento di nullità.

Fatti e procedimento amministrativo

Praha Alfa-Med s. r. o. aveva registrato il disegno contestato il 26 luglio 2021. Rifetech s. r. o. aveva poi proposto dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sostenendo la mancanza di novità e di carattere individuale rispetto a un disegno anteriore.

La divisione d’annullamento aveva respinto la domanda di nullità, ma la terza commissione di ricorso ha annullato tale decisione e ha dichiarato nullo il disegno contestato per difetto di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. La commissione ha ritenuto che l’informato utilizzatore fosse un soggetto che acquista e usa generatori di plasma, con un livello di attenzione relativamente elevato, e che il designer disponesse di un certo margine di libertà nella configurazione di unità di controllo, tubo al plasma e supporti.

Questioni sollevate nel ricorso

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • insufficiente motivazione della decisione impugnata, in violazione dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002;
  • errore di valutazione nella conclusione sulla mancanza di carattere individuale del disegno contestato, con conseguente violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Normativa rilevante e criteri di valutazione

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente la dichiarazione di nullità quando il disegno non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del regolamento n. 6/2002, secondo cui un disegno registrato ha carattere individuale se l’impressione generale che produce sull’informato utilizzatore differisce da quella prodotta da qualsiasi disegno reso accessibile al pubblico prima della data di deposito, tenendo conto del grado di libertà del designer;
  • il considerando 14 del regolamento n. 6/2002, che collega la valutazione alla natura del prodotto e al settore industriale di riferimento;
  • l’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, che impone all’EUIPO di motivare le decisioni;
  • l’articolo 296 TFUE, richiamato per delimitare la portata dell’obbligo di motivazione.

Sulla motivazione della decisione impugnata

Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione non impone alla commissione di ricorso di rispondere esaurientemente a ogni argomento delle parti, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva spiegato, in particolare, che:

  • il confronto tra i disegni doveva fondarsi sulle rappresentazioni grafiche depositate e invocate;
  • le fotografie dei prodotti commercializzati avevano valore solo illustrativo;
  • non si poteva dedurre con certezza dalla rappresentazione del disegno anteriore che i supporti fossero elementi separati o che la lampada fosse staccabile in modo tale da mutarne l’impressione complessiva.

Il Tribunale conclude che tale motivazione, pur eventualmente discutibile nel merito, era sufficientemente chiara e univoca; pertanto il primo motivo viene respinto.

Sulla libertà del designer

Quanto al secondo motivo, il Tribunale conferma il metodo di valutazione in quattro fasi richiamato dalla giurisprudenza:

  • individuazione del settore dei prodotti;
  • identificazione dell’informato utilizzatore;
  • determinazione del grado di libertà del designer;
  • confronto dell’impressione generale prodotta dai disegni in causa.

La commissione di ricorso aveva ritenuto che il designer disponesse di un certo margine di libertà quanto alla forma e alle dimensioni dell’unità di controllo, del tubo al plasma e dei supporti. Il Tribunale osserva che i vincoli tecnici possono effettivamente ridurre tale libertà, ma che la semplice esistenza di tendenze di mercato o di forme usuali non basta a dimostrare una costrizione tecnica. Nel caso di specie, la ricorrente non ha provato che la tecnica imponesse una forma cuboidale dell’unità di controllo o un collegamento obbligato della lampada mediante due bracci paralleli.

Ne deriva che la commissione di ricorso poteva legittimamente riconoscere al designer una certa libertà creativa; le censure sulla forma rotonda o rettangolare delle unità di controllo e sulle caratteristiche tecniche degli elementi non sono risultate idonee a infirmare tale conclusione.

Sull’impressione generale prodotta dai disegni

Il Tribunale ribadisce che il carattere individuale deriva da un’impressione generale diversa, valutata in modo sintetico e dal punto di vista dell’informato utilizzatore, senza soffermarsi su differenze di dettaglio incapaci di modificare tale impressione.

Nel caso concreto, i due disegni presentavano elementi di forte somiglianza:

  • unità di controllo di forma cuboidale;
  • alloggiamento trasparente con lampada composta da due bulbi di uguali dimensioni disposti orizzontalmente;
  • due ampi supporti trasparenti verticali.

Le differenze invocate dalla ricorrente, in particolare quelle relative ai pannelli di controllo, ai supporti della lampada, ai piedi dei supporti e alla possibile separabilità della lampada nel disegno anteriore, sono state considerate non sufficienti a determinare un’impressione generale diversa.

Il Tribunale osserva inoltre che i pannelli di controllo svolgono una funzione tecnica e incidono in misura limitata sull’impressione complessiva. Anche la tesi secondo cui il disegno anteriore rappresenterebbe due elementi separati non poteva essere accolta, poiché tale caratteristica non emergeva con sufficiente chiarezza dalle rappresentazioni grafiche invocate e, nel sistema del regolamento n. 6/2002, ciò che conta è l’aspetto visibile del disegno registrato, non la sua concezione tecnica o il modo in cui il prodotto è materialmente usato.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la dichiarazione di nullità del disegno contestato per difetto di carattere individuale. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza orale, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell’unione europeanullità del disegno o modellomotivazione degli atti dell’euipocarattere individualeconfronto dell’impressione generale

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