Sentenza n. 13446/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.9.2019, successivamente conosciuto a seguito dell'accesso consentito dal Comune di Molfetta con nota prot. n. 203 del 2.1.2023, con cui è stata istituita – ai sensi dell'art. 4, comma 5 del d.l. 20.6.2017 n. 91, convertito con modificazioni in legge dalla l. 3.8.2017 n. 123 – la Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise (di seguito “ZES”) nei termini di cui al Piano di sviluppo strategico presentato dalle Regioni Puglia e Molise e allegato al decreto stesso, nonché di tale piano e di tutti gli ulteriori allegati e atti presupposti, connessi e conseguenziali, compresi quelli in esso richiamati, ancorchè non conosciuti, e in particolare la proposta della Regione Puglia adottata con la delibera di G.R. n. 839 del 7.5.2019, nonché, ove occorra e nei limiti di lesività, la delibera di G.R. della Regione Molise n. 130 del 19.4.2019 (non conosciuta), la nota di quest'ultima Regione prot. n. 95739/2019 del 31.7.2019 (non conosciuta), quella del Capo del Settore legislativo del Ministro per il Sud n. 1474 del 29.7.2019 (non conosciuta), le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle finanze richiamate nel predetto d.P.C.M. (non conosciute), la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_160/4018 del 5.8.2019 (non conosciuta) e la delibera di G.R. n. 1441 del 2.8.2018, nonché gli atti di “concerto” espressi dal Ministero dell'Economia e delle finanze in data 15.7.2019 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 4.6.2019, la proposta del Ministro per il Sud, di concerto con i Ministeri appena menzionati (atti, gli ultimi tre, tutti non conosciuti e richiamati nello stesso d.P.C.M. del 3.9.2019), nonché la delibera di G.C. n. 135 del 24.6.2019 del Comune di Molfetta di “presa d'atto istituzione della ZES Adriatica nel territorio comunale” e, ove occorra, le note dello stesso Comune del 24.9.2018 (prot. n. 57771), del 18.3.2019, del 24.8.2018, del 2.4.2019 (prot. n. 21612), del 1.8.2018, del 26.10.2017 (prot. n. 63309), del 5.12.2017 (prot. n. 70767), del 19.12.2017 (prot. n. 73855) e quella congiunta del 26.6.2018 con il Comune di Giovinazzo, nonché la nota prot. n. 1184 del 27.11.2018 del Ministro per il Sud e quella prot. 534-P-19/03/2019 di quest'ultimo e, ove occorra, la nota del Comune di Molfetta prot. n. 12877 del 15.2.2023 e la delibera di G.R. della Regione Puglia n. 1626 del 10.10.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019 istitutivo della ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, con il relativo piano di sviluppo strategico e gli atti presupposti, nella parte in cui non includeva i suoli delle ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto istitutivo della Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise, il piano di sviluppo strategico e gli atti presupposti, contestando la mancata inclusione dei propri suoli situati nel territorio interessato. Nel corso del giudizio, prima che la causa fosse trattenuta in decisione, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti hanno aderito a tale richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia, determinando la presa d'atto giudiziale dell'improcedibilità. La dichiarazione è stata resa tempestivamente, prima della decisione, ed è stata condivisa dalle amministrazioni resistenti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito in l. 3 agosto 2017 n. 123
istituzione delle Zone Economiche Speciali
La disposizione costituisce la base normativa degli atti impugnati relativi all'istituzione della ZES Adriatica Interregionale; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale, definendo il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; tale dichiarazione comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la parte ricorrente dichiara tempestivamente la sopravvenuta carenza di interesse e le parti resistenti aderiscono alla richiesta, il giudice deve prendere atto della rinuncia alla decisione di merito e dichiarare improcedibile il ricorso, senza esaminare i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando essa sia richiesta congiuntamente dalle parti.
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